Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16277 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 03/08/2016), n.16277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dalla Corte

d’appello di Venezia, con ordinanza depositata il 30 aprile 2015,

comunicata il 30 aprile 2015, nella causa promossa da:

B.N., e altri – non costituiti;

contro

COMUNE di BELLUNO, elettivamente domiciliato in Roma, alla via di

Monte Fiore 22, presso lo studio dell’avv. Stefano Gattamelata, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Enrico Gaz, giusta

procura a margine della memoria di costituzione;

viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO

Rosario Giovanni, che ha chiesto di dichiarare la competenza della

Corte d’appello di Venezia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal consigliere relatore, d.ssa Magda Cristiano;

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.N., B.V.E. e D.M.R. hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Belluno il Comune della città, chiedendo: 1) la declaratoria di risoluzione, per grave inadempimento dell’ente territoriale, dell’accordo negoziale intervenuto in ordine alla misura delle indennità loro spettanti per l’espropriazione di aree di comune proprietà; 2) la conseguente condanna del convenuto al pagamento della residua somma di Euro 47.479,27, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta dovuta a seguito di espletanda CTU, o comunque ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.

Il Tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza funzionale a decidere sulle domande, ritenendole devolute – ai sensi dell’art. 54 T.U. espropri – alla competenza in unico grado della Corte d’appello di Venezia.

Quest’ultima ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza, rilevando che qualora, come è pacifico nel caso di specie, sia intervenuta accettazione da parte del soggetto espropriato della somma offerta dall’ente espropriante, l’eventuale questione di invalidità o di inadempienza dell’accordo rientra nella cognizione del giudice ordinario.

La competenza appartiene al Tribunale di Belluno.

Le domande svolte dagli attori esulano infatti dalle previsioni di cui all’art. 54 T.U. espropri, che trova applicazione quando è in discussione fra le parti unicamente l’ammontare dell’indennità di esproprio.

Nel caso di specie, invece, gli attori hanno chiesto di dichiarare la risoluzione, per fatto e colpa del Comune, dell’accordo già intervenuto in ordine alla misura delle indennità ed hanno inoltre domandato la condanna dell’ente territoriale al pagamento della somma concordata, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria. Non v’è dubbio, pertanto, che sia stata avanzata in giudizio una domanda risarcitoria, fondata sul dedotto inadempimento del Comune all’obbligazione assunta con l’accordo di pagamento.

Poichè la competenza si determina sulla base della domanda concretamente proposta (e non di quella, diversa, eventualmente in concreto proponibile) spetterà al tribunale di valutare se la pretesa degli attori sia ammissibile e fondata, ovvero di stabilire se l’accordo (cui pacificamente, è seguita l’emissione del decreto di esproprio) si sia consolidato, e se pertanto, essendo la misura dell’indennità divenuta definitiva e non più contestabile, il Comune sia rimasto parzialmente inadempiente all’obbligazione di pagamento assunta, o se, al contrario, non essendosi perfezionato il procedimento espropriativo, gli espropriati non possano vantare alcun diritto di credito in dipendenza del titolo azionato e siano tenuti a contestare la congruità della somma loro concretamente corrisposta dall’ente richiedendo la determinazione giudiziale dell’indennità (Cass. n. 3549/014, 13415/08).

Va in conclusione dichiarata la competenza a decidere del Tribunale di Belluno, davanti al quale le parti vanno rimesse.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Belluno, dinanzi al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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