Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16276 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29302-2018 proposto da:

COMUNE DI LADISPOLI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 7032, presso lo

studio dell’avvocato DIMITRI GOGGIAMANI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COOP EDILIZIA VALLE DEL SOLE DI LADISPOLI, COOP EDILIZIA S. ANTONIO,

COOP EDILIZIA UMANITARIA 80, COOP EDILIZIA LADISPOLI 75, in persona

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 9, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE LO MASTRO, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

S.B., D.R.A., D.R.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso

lo studio dell’avvocato LUISA TOTINO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4030/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con sentenza del 25/1/2010 la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell’opposizione proposta da D.R.G. e D.R.A. e S.B. nei confronti del Comune di Ladispoli e in contraddittorio con quattro cooperative edilizie a responsabilità limitata, ossia la Ladispoli 75, la S. Antonio, la Umanitaria 80 e la Valle del Sole di Ladispoli, ha determinato l’indennità di espropriazione di un fondo di loro proprietà sito in (OMISSIS), censito a catasto al Foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS), di mq. 1034, nella somma di Euro 165.440,00 e l’indennità di occupazione per circa sei mesi nella somma di Euro 9.191,11, e ha dichiarato il Comune di Ladispoli tenuto a depositare tali somme presso il Ministero dell’Economia e Finanze, Servizio Gestione Depositi, detratto quanto già versato presso la Cassa Depositi e Prestiti; avverso la predetta pronuncia il Comune di Ladispoli ha proposto ricorso per cassazione, a cui hanno aderito le cooperative edilizie Sant’Antonio e Umanitaria 80, che hanno proposto altresì ricorso incidentale, mentre i signori D.R. e S. hanno resistito con controricorso;

questa Corte con sentenza n. 15857 del 10/7/2014 ha cassato la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso principale e ha rinviato dinanzi alla Corte di appello per una nuova valutazione delle indennità richieste;

che in tale pronuncia questa Corte ha affermato “Come risulta dalla sentenza, la CTU., a cui ha aderito la Corte del merito, è stata redatta sulla base dell’assoluta equivalenza tra il valore del terreno edificabile non soggetto a limiti di commercializzazione ed il valore del terreno soggetto a detti vincoli (il terreno in oggetto era stato destinato alla realizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica), e valutando ciò che era stato realizzato (villini a schiera) e che, evidentemente, non esisteva alla data del decreto di esproprio, e non già ciò che avrebbe potuto essere realizzato secondo la L. n. 865 del 1971, e successive modificazioni. Il C.T.U. ha preso come base di valutazione il valore del prodotto finito in zona destinata ad edilizia privata e quindi ha provveduto non ad una comparazione dei terreni edificabili, ma tra appartamenti o villini apprezzati sul mercato”;

il giudizio è stato riassunto e la Corte di appello di Roma, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 14/6/2018 ha rideterminato l’indennità di esproprio del terreno degli attori in Euro 145.030,00 e l’indennità di occupazione legittima in Euro 7.946,84, dichiarando il Comune di Ladispoli tenuto a depositare tali somme presso il Ministero dell’Economia e Finanze, Servizio Gestione Depositi, detratto quanto già versato presso la Cassa Depositi e Prestiti, e gravando gli attori delle spese del giudizio di legittimità e il Comune di Ladispoli delle spese dei due gradi di merito;

avverso la predetta sentenza del 14/6/2018, notificata il 5/7/2018, ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Ladispoli, notificato il 4/10/2018, svolgendo tre motivi, al quale hanno resistito con controricorso D.R.A. e D.R.G. e S.B. chiedendone l’inammissibilità o il rigetto, nonchè la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;

le cooperative S. Antonio e Umanitaria 80 si sono costituite con controricorso notificato il 12/10/2018, aderendo al ricorso principale, mentre le altre due cooperative intimate non si sono costituite;

dopo la proposta di trattazione in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il Comune ricorrente e i controricorrenti D.R. e S. hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, illustrando le rispettive difese.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., e sostiene che la Corte di appello non avrebbe rispettato la statuizione contenuta nella sentenza di annullamento n. 15857/2014 della Cassazione, circa il criterio sintetico-comparativo di stima che sarebbe stato necessario adottare per la valutazione del valore venale del terreno espropriato;

il ricorrente aggiunge che il consulente tecnico non aveva effettuato raffronti comparativi nè con i valori di terreni compresi nello stesso piano di zona, desumibili da accettazioni o cessioni volontarie, nè con i valori di terreni compresi in piani di zona di edilizia economica e popolare dei Comuni adiacenti, così omettendo di procedere alla richiesta comparazione con altri beni immobili, senza che si potesse dar ingresso al metodo analitico-ricostruttivo, praticabile solo con riferimento a fabbricati realizzati e non in tema di terreni edificabili;

la doglianza di violazione del principio di diritto espresso da questa Corte è manifestamente infondata;

il principio di diritto, come rammentato dalla Corte territoriale, vincolava il giudice di rinvio a valutare il terreno de quo, tenendo conto dei limiti di commercializzazione scaturenti dai vincoli di destinazione alla realizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica, e la sentenza impugnata dà puntualmente atto, nel quinto capoverso di pagina 3, del rispetto di tali prescrizioni;

il Comune ricorrente si duole del fatto che il Consulente non avrebbe considerato gli utili elementi di raffronto per la formulazione della valutazione che gli aveva sottoposto, ma tale assunto, per un verso, non appare specifico e autosufficiente in difetto di idonea trascrizione del contenuto della relazione del consulente tecnico, e, per altro verso, quanto all’auspicato sindacato delle valutazioni estimative peritali recepite dalla Corte di appello, sconfina ampiamente nel merito;

inoltre è del tutto priva di supporto – ed anzi smentita per tabulas – la doglianza del ricorrente secondo cui il C.t.u. avrebbe stimato il terreno con il metodo analitico-ricostruttivo, poichè la Corte di appello ha affermato che la stima peritale si era basata sulla valutazione tecnica espressa in diverso giudizio di rinvio per altro terreno sito nella stessa zona (cosa questa che presuppone l’adozione del metodo sintetico- comparativo);

con il secondo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, e in particolare dell’art. 35, in tema di vincoli che condizionano il valore venale di terreni espropriati al fine di realizzare un piano di edilizia economica e popolare, nonchè violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32, in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione;

il ricorrente critica l’apprezzamento riservato dalla Corte di appello alla valutazione espressa dal C.t.u. e basata sul riferimento alla stima di altro terreno mediante rinvio per relationem, che non avrebbe consentito di verificarne il fondamento, e invoca la diversa valutazione formulata da vari consulenti tecnici nominati dalla stessa sezione della Corte capitolina in altri procedimenti in sede di rinvio relativi a terreni siti nella stessa zona, uno dei quali confluito in sentenza passata in giudicato;

il motivo deve ritenersi inammissibile, in quanto non autosufficiente nel richiamo al contenuto della relazione di consulenza tecnica d’ufficio alle cui valutazioni ha aderito la Corte di appello, nella quale la C.t.u. arch. B. risulta essersi essenzialmente fondata su altra valutazione di terreno analogo da essa compiuta;

sconfinando nel merito e comunque del tutto genericamente, senza trascrivere il contenuto dei passaggi determinati della relazione peritale, il ricorrente sostiene che la motivazione per relationem adottata dal C.t.u. non consentirebbe di verificare l’analogia tra i terreni e il fondamento della valutazione;

in ogni caso, il c.d. criterio sintetico-comparativo è correttamente applicato anche quando si fondi su elementi ricavati da precedenti consulenze tecniche, atteso che gli atti da cui desumere il probabile valore di mercato non costituiscono un numero chiuso necessariamente coincidente con i contratti di compravendita e con le decisioni giudiziali, essendo invece necessario il preventivo motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati per la comparazione, e cioè l’accertamento che essi riguardino immobili con caratteristiche analoghe, tanto con riferimento alla loro obiettiva natura ed ubicazione, quanto in relazione alla disciplina urbanistica cui sono soggetti (Sez. 1, n. 3175 del 11/02/2008, Rv. 601433 – 01);

nella giurisprudenza di questa Corte si è progressivamente consolidato un orientamento in tema di adesione da parte del giudice del merito alle valutazioni operate dal Consulente d’ufficio: si ritiene, cioè, che il giudice del merito non sia tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, poichè l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Sez. 6 – 3, n. 4352 del 14/02/2019, Rv. 653010 – 01; Sez. 1, n. 28647 del 24/12/2013, Rv. 628930 – 01);

inoltre quando il giudice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l’obbligo della motivazione è soddisfatto con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 6 – 3, n. 1815 del 02/02/2015, Rv. 634182 – 01; Sez. 1, n. 8355 del 03/04/2007, Rv. 595700 – 01; Sez. 3, n. 10688 del 24/04/2008, Rv. 603249 – 01);

in tal caso, le critiche di parte che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, (Sez. 1, n. 282 del 09/01/2009, Rv. 606211 01);

è pur vero che secondo un orientamento interpretativo della giurisprudenza di questa Corte, formatosi sul previgente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio fossero state mosse critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte, sia dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio motivazionale era tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Sez. 1, n. 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560 – 01; Sez. 1, n. 23637 del 21/11/2016, Rv. 642660 – 01; Sez. 1, n. 26694 del 13/12/2006, Rv. 596094 – 01; Sez. 3, n. 12703 del 19/06/2015, Rv. 635773 – 01);

la più recente giurisprudenza di questa Corte ritiene invece che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive. (Sez. 1, n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305 – 01); in particolare è stato ritenuto che non sia carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorchè si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. (Sez. 6 – 3, n. 4352 del 14/02/2019, Rv. 653010 – 01; vedasi anche Sez. 5, n. 30364 del 21/11/2019, Rv. 655931 – 01); non contrasta con il richiamato orientamento restrittivo la pronuncia n. 2061 del 29/1/2018 della Sez.3, resa con riferimento al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

in quel caso, infatti, il fatto decisivo il cui omesso esame è stato ritenuto rilevante per la configurazione del vizio motivazionale, in puntuale coerenza con la novellata formula normativa del mezzo di ricorso che ha circoscritto al “minimo costituzionale” la censura del vizio motivazionale, atteneva, a ben vedere, a una precisa circostanza fattuale (la mancata dotazione di una struttura sanitaria di apposite strumentazioni, considerata rilevante ai fini dell’accertamento di responsabilità per la morte di una partoriente per embolia gassosa) e non già alle censure tecniche alla relazione peritale a cui il giudice del merito aveva aderito, che assumevano viceversa rilievo ai fini della dimostrazione della sottoposizione della circostanza di fatto decisiva al contraddittorio delle parti;

in ogni caso, il ricorrente per cassazione è tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai (pali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del preteso difetto di motivazione, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 11482 del 03/06/2016, Rv. 639844 – 01; Sez. 1, n. 16368 del 17/07/2014, Rv. 632050 – 01; Sez. 3, n. 7078 del 28/03/2006, Rv. 587897 – 01);

con il terzo motivo, proposto ex artt. 3 e 5, dell’art. 360 c.p.c., il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi che non consentono motivazioni solo apparenti su questioni di diritto quando risulti oggettivamente impossibile individuare il percorso logico seguito dal Giudice di rinvio (art. 111 Cost.), perchè la sentenza impugnata sarebbe caratterizzata da una motivazione “oggettivamente inesistente” che non consente di dedurre le ragioni che hanno determinato la decisione;

a prescindere dall’erronea qualificazione del motivo di ricorso, perchè l’inesistenza di una motivazione, solamente apparente, avrebbe dovuto essere semmai censurata ex art. 360, n. 4, in riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4, la censura è manifestamente infondata, visto che la Corte di appello ha recepito la valutazione operata dal Consulente tecnico d’ufficio, ritenuta corretta ed esente da vizi;

inoltre il ricorrente non ha dimostrato l’inidoneità della relazione peritale a giustificare la stima recepita dalla Corte e soprattutto non allega e non dimostra di aver formulato nei suoi confronti tempestive critiche non considerate dal Giudice al momento della decisione;

ritenuto pertanto che il ricorso, proposto sulla base di motivi inammissibili o manifestamente infondati, debba essere dichiarato inammissibile con la condanna del Comune ricorrente e delle due società cooperative controricorrenti che hanno aderito al ricorso principale al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti D.R.- S., liquidate come in dispositivo;

non sussistono i presupposti per la richiesta condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., che presuppone che la parte abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave e non è giustificata dalla mera infondatezza della sua azione processuale.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Comune di Ladispoli e le controricorrenti Cooperativa edilizia S. Antonio s.r.l. e Cooperativa edilizia Umanitaria 80 s.r.l., in solido fra loro, al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti D.R.G., D.R.A. e S.B., liquidate nella somma di Euro 7.000,00 per compensi, Euro 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

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