Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16276 del 30/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/06/2017, (ud. 26/04/2017, dep.30/06/2017),  n. 16276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6344-2013 proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FULCERI PAOLUCCI DE’ CALBOLI 5, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO FILIPPUCCI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.D., TECNICALL DI I.G. E V.Z. SNC,

WINKEL SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1091/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 06/11/2012.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. P.M. ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 1091/2012, depositata il 06/11/2012, la quale ha accolto l’appello formulato da C.D. contro la sentenza resa in primo grado il 14/05/2008 dal Tribunale di Sanremo. La Corte di Genova ha così: dichiarato risolto per inadempimento il contratto intercorso tra il C. e la TECNICALL DI I.G. E V.Z. SNC, relativo alla fornitura e posa in opera di persiane blindate presso la casa di abitazione del primo; condannato la Tecnicall s.n.c. a restituire al C. il prezzo corrisposto, pari ad Euro 10.150,00, oltre interessi; dichiarato la WINKEL SRL, chiamata in causa dalla Tecnicall in quanto fornitrice delle persiane, a tenere indenne la Tecnicall di quanto dovesse corrispondere a C.D.; dichiarato P.M., chiamato in causa dalla Winkel s.r.l., in quanto a sua volta produttore delle persiane, a tenere indenne la Winkel s.r.l. di quanto dovesse corrispondere alla Tecnicall.

C.D., Tecnicall di I.G. e V.Z. s.n.c. e Winkel s.r.l., intimati, non hanno svolto attività difensive.

La Corte d’Appello di Genova ha reputato che il contratto intercorso tra C.D. e la Tecnicall s.n.c. avesse natura mista di compravendita ed appalto, prevalendo, tuttavia, gli elementi del primo tipo legale. Ritenuta, allora, applicabile la disciplina del D.Lgs. n. 206 del 2005, ed in particolare gli artt. 128, 129 e 130 di esso, i giudici del gravame hanno ravvisato la sussistenza del difetto di conformità dei beni lamentata dal compratore-consumatore e perciò dichiarato risolto il contratto, con restituzione del corrispettivo e conseguenti obblighi di garanzia e di rivalsa in capo dei chiamati in causa.

2. Il primo motivo di ricorso di P.M. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 Cost. e degli artt. 18, 20, 32 e 38 c.p.c., art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè la carenza assoluta di motivazione, quanto all’incompetenza per territorio del Tribunale di Sanremo sulla chiamata in garanzia operata dalla Winkel s.r.l., giacchè il contratto d’opera tra quest’ultima e il ricorrente si era concluso in (OMISSIS) ed era stato ivi eseguito. A tale eccezione aveva risposto negativamente soltanto il Tribunale nel giudizio di primo grado con l’ordinanza del 07/08/2007 (per non aver il terzo chiamato P. indicato il giudice competente), richiamata nella sentenza del 14/05/2008. Il ricorrente riferisce ora delle conclusioni inserite in proposito nella sua comparsa di costituzione davanti al Tribunale, e lamenta che la Corte d’Appello non abbia ritenuto di motivare alcunchè in punto di competenza territoriale del giudice adito.

Il secondo motivo di ricorso di P.M. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c. e art. 1485 c.c., nonchè l’omessa e/o insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto alla illegittimità o irritualità della chiamata in giudizio del medesimo P.. Si lamenta la mancanza dei presupposti che consentano la chiamata del terzo a norma dell’art. 106 c.p.c., in quanto nè il Tribunale di Sanremo, che l’aveva autorizzata, nè la Corte di Genova avrebbero motivato sulla ritenuta connessione della domanda formulata dalla Winkel s.r.l..

Il terzo motivo di ricorso di P.M. censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (extrapetizione) e l’omessa o contraddittoria motivazione quanto alla qualificazione giuridica del contratto intercorso tra C.D. e la Tecnicall s.n.c. in termini di contratto misto di compravendita ed appalto, con prevalenza degli elementi del primo tipo legale, siccome operata dalla Corte d’Appello. Si spiega dal ricorrente che l’attore C. avesse richiesto la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore e che la Corte di Genova abbia accolto la domanda per difformità del bene compravenduto, mutando la causa petendi della pretesa azionata.

Il quarto motivo di ricorso deduce l’omessa e/o insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e la violazione dell’art. 1497 c.c. quanto al ritenuto inadempimento contrattuale ed alla risoluzione per mancanza di qualità. Vi si contesta che la Corte d’Appello abbia ravvisato la difformità del bene oggetto del rapporto negoziale litigioso (in quanto le persiane erano prive del tondino passante che ne doveva fissare le lamelle, rendendole resistenti ai tentativi di scasso od effrazione, come invece previsto nelle specifiche tecniche contenute nel depliant informativo della venditrice), il che ha accertato nei rapporti fra l’acquirente C. e la Tecnicall s.n.c., come nei rapporti tra la Tecnicall s.n.c. e la Winkel s.r.l., cui la Tecnicall si era rivolta, ma ciò non sarebbe sufficiente ad affermare che medesime caratteristiche del prodotto fossero state oggetto degli accordi tra la Winkel s.r.l. e P.M., incaricato finale dell’esecuzione dei manufatti.

Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 128, 129 e 130, e l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa la ritenuta applicabilità delle norme a tutela del consumatore con riguardo al contratto di cui era parte il P., artigiano fornitore di prestazione d’opera commissionata da un venditore imprenditore commerciale.

Si impone un rilievo pregiudiziale.

Il ricorrente non ha prodotto gli avvisi di ricevimento dei pieghi raccomandati contenenti la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione agli intimati, produzione richiesta in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Stante la mancata produzione degli avvisi di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte degli intimati, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile (cfr. Cass. Sez. U, 14/01/2008, n. 627; Cass. Sez. 3, 28/04/2011, n. 9453).

Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, perchè gli intimati non hanno svolto difese.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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