Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16276 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 03/08/2016), n.16276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 24913-2013 proposto da:

V.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA UFENTE 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BRESMES,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO MARIA COMMODO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

U.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO ANGELINI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ALESSANDRO FONTANAZZA e FRANCESCO PAOLO

MINGRINO giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1431/2012 della CORTE D’APPELLO di e TORINO

del 13/07/2012, depositata il 13/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato MASSIMO ANGELINI, difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale, che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che V.P. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata il 13 agosto 2013, con la quale la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato l’avvenuto recesso del V. dalla Autocarrozzeria CAL-USA s.n.c. con condanna del medesimo alla restituzione di due vetture di pertinenza della società e pagamento dei danni corrispondenti alle somme prelevate), ha condannato l’odierno ricorrente all’ulteriore pagamento di una somma a titolo di danno per mancato uso dei veicoli suddetti e di una somma a titolo di danno relativo agli esborsi fiscali a carico della azienda a fronte delle fatturazioni per operazioni inesistenti poste in essere dal V.;

che l’intimato U.V. resiste con controricorso e ricorso incidentale;

considerato che con il primo motivo del ricorso principale il V. denunzia un error in procedendo per non avere, la Corte d’Appello, rilevato l’inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda nuova concernente il danno da mancato uso dei veicoli suddetti, differente da quella formulata in primo grado concernente il danno derivante dall’uso di tali vetture a fini diversi da quelli sociali, cosi violando la norma contenuta nell’ari 112 c.p.c.;

che il secondo articolato motivo del ricorso principale denunzia, da un lato, un’erronea interpretazione da parte della Corte d’Appello della domanda prospettata in sede di gravame ritenendo tale domanda vertente sulla sola perdita del valore d’uso, nonostante la controparte appellante avesse fatto riferimento ad una perdita definitiva di valore capitale; dall’altro, denunzia anche una violazione o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. poichè la Corte d’Appello avrebbe fatto ricorso, nella liquidazione del danno da mancato uso dei veicoli, alla valutazione equitativa nonostante la mancanza dei necessari presupposti costituiti dalla prova dell’esistenza ontologica del danno e dalla impossibilità di provarne l’ammontare preciso;

che con il terzo subordinato motivo il ricorrente lamenta l’omessa o apparente motivazione inerente al riconoscimento e alla liquidazione del suddetto danno da mancato uso dei veicoli avendo, la Corte d’Appello, fatto riferimento esclusivamente a non meglio esplicati parametri presuntivi;

che il quarto articolato motivo di ricorso denunzia, relativamente alla condanna al risarcimento del danno dovuto agli esborsi fiscali a carico della società in riferimento alle fatturazioni per operazioni inesistenti poste in essere dal V.: a) la violazione del principio di autoresponsabilità contenuto nell’art. 1227 c.c., comma 2 per la mancanza della necessaria sussistenza del nesso di causa tra il comportamento del danneggiante e il danno subito che, come sostenuto dal giudice di prime cure, la società avrebbe potuto evitare ove si fosse attivata; b) la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto sufficiente il rilievo dell’obbligo di corresponsione dell’imposta per radicare la pretesa risarcitoria, senza alcuna prova dell’effettivo pagamento da parte della società, e aver ritenuto provata la inesistenza delle operazioni fatturate basandosi esclusivamente su una singola testimonianza; c) la violazione o falsa applicazione dell’art. 2257 c.c. in materia di amministrazione disgiuntiva delle società di persone, poichè la Corte d’Appello, nell’aver addebitato la responsabilità delle fatturazioni per operazioni inesistenti e il conseguente danno per maggior esborso fiscale solo in capo al V. non avrebbe tenuto conto che di tali inadempienze avrebbe dovuto rispondere, in qualità di amministratore, anche l’ U.;

che il resistente, con i due articolati motivi di ricorso incidentale, lamenta la omessa motivazione ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 da parte della Corte d’Appello per: a)l’omessa considerazione del minor valore (da liquidarsi eventualmente in via equitativa) dell’azienda sociale in conseguenza del venir meno dell’apporto lavorativo del V.; b) l’omesso riferimento, nella liquidazione del danno da mancato uso delle autovetture, ai parametri della durata del comportamento lesivo, dell’incidenza del tempo e dell’uso sul valore dei beni in questione e della intensità del dolo del danneggiante, così ponendo in essere una erronea applicazione delle norme di cui all’art. 1226 c.c.;

ritenuto che la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. di cui al primo motivo e alla prima censura del secondo motivo di ricorso, pare manifestamente infondata, attesa la sostanziale equivalenza di significato logico-giuridico tra il danno subito dalla società per il mancato uso dei veicoli, riconosciuto in appello, ed il danno (di cui alla domanda formulata dalla società in entrambi i gradi) subito dalla società per l’uso dei veicoli stessi da parte del V. per fini diversi da quelli sociali;

che la violazione dell’art. 1226 c.c., di cui alla restante parte del secondo motivo di ricorso, non pare sussistere, in quanto l’esistenza ontologica del danno è stata collegata dalla corte distrettuale (cfr. pag. 10) alla accertata appropriazione dei due veicoli suddetti da parte del V. (da cui la condanna in primo grado alla restituzione in favore della società), ed il ricorso alla liquidazione equitativa è consentito non solo in caso di impossibilità ma anche di particolare difficoltà di determinazione del quantum (cfr. Cass. n. 127/16, n. 27447/11): determinazione equitativa che, d’altra parte, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. n. 13558/03), il quale nella specie ha fatto riferimento a parametri presuntivi la cui determinazione emerge implicitamente dai dati noti alle parti in quanto acquisiti al giudizio – quali il numero dei veicoli indebitamente utilizzati e la durata di tale indebito utilizzo – sì che pare da escludere nella specie l’ipotesi di omessa motivazione di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie applicabile ratione temporis, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14), non potendo peraltro più configurarsi il vizio di insufficienza o contraddittoria motivazione della sentenza, nè ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. n. 13298/15; n. 21257/14); che il quarto articolato motivo appare risolversi in una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in quanto estranea alla verifica di legittimità consentita a questa Corte (la scelta dei singoli elementi e la valutazione della loro complessiva idoneità a dimostrare il thema probandum attiene infatti al merito ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della omessa motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: cfr. ex multis: Cass. n. 101/15; n. 8023/09; n. 1216/06);

che il primo articolato motivo di ricorso incidentale pare manifestamente infondato ove si consideri, da un lato, che la Corte d’Appello ha motivato ampiamente la sua decisione nel discostarsi dalle risultanze della consulenza d’ufficio, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n.5148/11, n.17757/14), dall’altro che l’applicazione del criterio equitativo è, come già rilevato, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; che quanto al secondo articolato motivo di ricorso incidentale vale quanto già esposto con riguardo al terzo motivo di ricorso principale; ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, lette anche le memorie depositate da entrambe le parti, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, evidenziando peraltro – in relazione alle doglianze espresse nel terzo motivo del ricorso principale e nel secondo dell’incidentale – che i dati di fatto sulla base dei quali la corte di merito ha apprezzato equitativamente il danno (numero veicoli e durata indisponibilità degli stessi da parte della società) risultano precisati dall’ U. nel proprio atto di appello, il cui contenuto risulta trascritto nel ricorso principale del V. (cfr. pag. 5) senza alcuna specifica contestazione sul punto.

Il rigetto di entrambi i ricorsi si impone dunque, con la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione, in ragione della reciproca soccombenza.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per l’incidentale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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