Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16275 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18704-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CLEMENTINA DI ROSA, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministero p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il

24/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 24.5.19, il Tribunale di Salerno ha rigettato il ricorso proposto da B.A. – cittadino del (OMISSIS) – avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della istanza di protezione internazionale e umanitaria, osservando che: era da escludere sia lo status di rifugiato sia la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) b), in quanto dal racconto del ricorrente, peraltro piuttosto generico e lacunoso, emergeva solo un dissidio familiare per il diverso credo religioso, non integrante nè un rischio di danno grave nè tantomeno una ipotesi di persecuzione; era da escludere altresì la protezione sussidiaria, dell’art. 14, sub lett. c), poichè dalle varie COI esaminate non si desumeva una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in (OMISSIS); non sussistevano neppure i presupposti della protezione umanitaria, attesa l’insussistenza di ragioni di particolare vulnerabilità soggettiva del ricorrente, nè gravi motivi umanitari.

B.A. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8,14, non avendo il Tribunale tenuto conto della vicenda narrata dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, emergendo evidente dagli atti la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis, nonchè omesso espletamento della cooperazione istruttoria d’ufficio in ordine al riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, tenuto conto della situazione socio-politica del (OMISSIS).

Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti in ordine ai vari elementi di vulnerabilità soggettiva.

Il primo motivo è infondato. Il ricorrente non ha allegato fattispecie integranti la protezione internazionale, avendo narrato innanzi alla Commissione territoriale di una vicenda familiare che non configura alcuna persecuzione, peraltro neppure oggetto di denuncia alle autorità locali.

Il secondo ed il quarto motivo, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, sono inammissibili per genericità ed astrattezza, in quanto nell’illustrarli il ricorrente si limita ad enunciare genericamente ulteriori ragioni di vulnerabilità astrattamente prospettabili senza precisare come siano state specificamente allegate nel giudizio di merito, nè come esse trovino riscontro nella personale situazione del ricorrente, non potendosi basare il giudizio (come il giudice di merito ha rettamente rilevato) sulla sola situazione generale del Paese di origine.

Anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto il Tribunale ha acquisito informazioni sulla situazione socio-politica del (OMISSIS) attraverso l’esame di fonti aggiornate specificamente indicate, in base alle quali ha escluso la ricorrenza della ipotesi di violenza indiscriminata nel Paese di provenienza del ricorrente. Si tratta di motivate valutazioni in fatto che, come tali, si sottraggono alla verifica di legittimità.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo e dichiara inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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