Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16275 del 27/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Decr. Sez. 6 Num. 16275 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Rep.

DECRETO
Ud.

sul ricorso 11231-2012 proposto da:
MIATELLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato
SICCHIERO GIANLUCA, che lo rappresenta e difende
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

MIATELLO PATRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA BERTOLONI, 35, presso lo studio dell’avvocato
VITORIO BIAGETTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato COSTANTINO BENEDETTO giusta
procura speciale a margine del controricorso;

controricorrente

2013

avverso la sentenza n. 888/2012 della CORTE D’APPELLO

190

di VENEZIA del 29/11/2011, depositata il 12/04/2012;

Data pubblicazione: 27/06/2013

Il Consigliere delegato della II Sottosezione della VI Sezione civile
Rilevato che Antonio Miatiello ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della corte di appello di Venezia del 12 aprile 2012, n° 888;
che la controparte Patrizio Miatiello ha proposto controricorso;
che, con atto del 1.3.2013, il predetto ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso

che la controparte, ha accettato la einuncia ed ha rinunciato a sua volta al
controricorso;
ritenuto che la rinuncia è conforme a legge;
che non v’ha luogo a pronuncia sulle spese;
che pertanto il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia
PQM
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia;
nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria di dare avviso alle parti del presente provvedimento, con
l’avvertenza che entro dieci giorni dall’avvenuta comunicazione potranno impugnare
il provvedimento stesso.
Roma, 27.4.2013
Il Consiglie

elegato

come proposto;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA