Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16274 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18703-2019 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CLEMENTINA DI ROSA, con procura speciale in calce al ricorso.;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il

07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 7.5.19, il Tribunale di Salerno ha rigettato il ricorso proposto da D.M.- cittadino del (OMISSIS) – avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della istanza di protezione internazionale e umanitaria, osservando che: era da escludere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. b), non essendo configurabile alcuna ipotesi di persecuzione, nè di minaccia di danno grave alla persona del ricorrente, anche alla luce del suo racconto, relativo esclusivamente alle violenze subite in Libia, ove si era recato per ricercare suo zio e convincerlo a tornare in (OMISSIS); era da escludere la protezione sussidiaria, dell’art. 14, sub lett. c), in base alle varie COI esaminate da cui non si desumeva una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in (OMISSIS), e in particolare nella regione di provenienza del ricorrente; era parimenti da escludere la protezione umanitaria, attesa l’insussistenza di ragioni di particolare vulnerabilità soggettiva del ricorrente, nè gravi motivi umanitari, avendo peraltro il ricorrente dichiarato alla C.T. (dinanzi al tribunale non è comparso benchè convocato) che poteva rientrare tranquillamente in (OMISSIS), ma preferiva restare in Italia perchè qui si vive meglio.

D.M. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Il giudice designato ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8,14, non avendo il Tribunale tenuto conto della vicenda narrata dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale, e dei report internazionali, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b).

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, emergendo dal ricorso introduttivo e del racconto del ricorrente la sussistenza di fattispecie di vulnerabilità del richiedente in ordine al riconoscimento della protezione umanitaria.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis, nonchè omesso espletamento della cooperazione istruttoria d’ufficio in ordine al riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria, tenuto conto della situazione socio-politica del (OMISSIS).

Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti in ordine ai vari elementi di vulnerabilità soggettiva.

Il primo motivo è infondato. Al riguardo, il ricorrente non ha allegato fattispecie integranti la protezione internazionale, avendo narrato innanzi alla Commissione territoriale di una vicenda che rettamente il tribunale ha escluso configuri l’esistenza nei suoi confronti, nel suo Paese di origine, di alcuna persecuzione o rischio di grave danno.

Il secondo ed il quarto motivo, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, sono inammissibili, in quanto il ricorrente non precisa quali ulteriori ragioni di vulnerabilità personale, diverse da quelle esaminate dal tribunale e riportate nel decreto impugnato, siano state da lui allegate specificamente nel giudizio di merito: il ricorso si limita invero ad enunciare genericamente ragioni di vulnerabilità (peraltro, in gran parte non individuali) astrattamente prospettabili, il cui accertamento non può evidentemente essere svolto in questa Sede di legittimità.

Anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto il Tribunale ha acquisito informazioni sulla situazione socio-politica del (OMISSIS) attraverso l’esame di fonti aggiornate specificamente indicate, in base alle quali ha escluso la ricorrenza della ipotesi di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)), ove si registrano solo casi episodici di violenza legati essenzialmente a manifestazioni di protesta per il miglioramento delle condizioni di vita. Si tratta di motivate valutazioni in fatto che, come tali, si sottraggono alla verifica di legittimità.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo e dichiara inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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