Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16274 del 30/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.30/06/2017),  n. 16274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 20806/13) proposto da:

B.A. (c.f.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Andrea Manzi, unitamente

all’avv. Angelo Di Lorenzo, con domicilio eletto presso lo studio

del primo in Roma, via Confalonieri n.5;

– ricorrente –

contro

G.S. (c.f.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, in

forza di procura autenticata nelle firme il 20 ottobre 2014 dal

notaio C.L. in (OMISSIS), dall’avv. Paolo Longo; con

domicilio eletto presso lo studio del predetto in Roma, via

Crescenzio n.25;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 2433/2012 della Corte di Appello di Venezia

del 25 settembre – 14 novembre 2012, notificata ai fini esecutivi;

udita la relazione di causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12 aprile 2017 dal consigliere dr. Bruno Bianchini;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Celeste Alberto depositate il 9 marzo 2017, con

le quali si è chiesto l’accoglimento del ricorso per quanto di

ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.S. citò il confinante B.A. innanzi al Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, chiedendo che fosse condannato ad eliminare le opere che avevano dato origine a fenomeni pregiudizievoli per la sua proprietà nonchè a rimuovere piante poste a distanza non regolamentare dal confine, facendo riferimento alla descrizione ed alle conclusioni contenute in una relazione di accertamento tecnico preventivo contestualmente prodotta; il convenuto eccepì la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda e comunque la infondatezza delle pretese avversarie; l’adito Tribunale accolse in parte le richieste dell’attore, condannando il B. ad eseguire a proprie spese opere di sistemazione del pendio collinare (artificialmente innalzato dal convenuto, con conseguente riduzione della luce e della veduta fruibili dalla finestra del bagno dell’attore) e di modifica al sistema di illuminazione nonchè ad estirpare le piante in prossimità del confine.

La Corte di Appello di Venezia respinse il gravame del B., da un lato ritenendo che l’originaria domanda fosse stata precisata, su sollecitazione dell’istruttore, con memoria depositata il 19 novembre 2005; dall’altro confermando gli effetti lesivi e la responsabilità del B. medesimo, per le attività immutative poste in essere.

Per la cassazione di tale decisione il B. ha proposto ricorso, affidandolo a due motivi, il G. si è costituito con procura; la causa, trattata innanzi alla sesta sezione, è stata, con ordinanza del 2 marzo 2015, rimessa alla pubblica udienza sezionale e, quindi, a seguito di ulteriore spoglio, assegnata a decisione in adunanza camerale non partecipata, à sensi del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo si sostiene che la gravata decisione sarebbe nulla per ultrapetizione e per non aver riscontrato la pur eccepita aspecificità dei motivi di appello; viene altresì dedotta la violazione degli artt. 832, 900 e 907 cod. civ.; si sostiene infine l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativo alle caratteristiche della finestra che si assumeva esser stata pregiudicata nella sua funzione di veduta dalle opere poste in essere dal ricorrente.

2 – Con il secondo motivo si ripropone la violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., sostenendo altresì la violazione degli artt. 832 e 844 cod. civ. in relazione alla modificazione dell’impianto di illuminazione (originariamente costituito da un faro alogeno proiettante fascio di luce sulla proprietà del G.) disposta, sulla base di consulenza tecnica, dalla sentenza di primo grado, confermata in appello.

3 – I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto sono espressione di una medesima critica alla mancata analisi dei corrispondenti motivi di appello. Gli stessi sono fondati.

3.1 – Come correttamente rilevato dal P.G. nelle proprie conclusioni, l’appellante propose specifiche critiche alla decisione del Tribunale che non appaiono aver formato oggetto di valutazione da parte della Corte di Appello che si è limitata a rinviare e condividere le conclusioni ed il percorso motivazionale del giudice di primo grado; in particolare solo genericamente viene riaffermata l’esistenza di un pregiudizio alla proprietà del G. derivante dalla modifica dello stato dei luoghi operata dal B. e dal fascio di luce proveniente dal faro nella proprietà di costui, pur in presenza delle precise critiche contenute ai foll. 10-13 del gravame di merito (scrutinabile direttamente dalla Corte in relazione al dedotto vitium in procedendo); non è stata neppure esaminata la contestata applicabilità delle norme sopra riferite alle modifiche al pendio del terreno, in relazione alla lamentata riduzione della luce e della veduta della finestra del bagno del B., in presenza di specifica doglianza di merito in relazione alla natura dell’apertura in questione e alla insussistenza di un obbligo di immutazione della proprietà, laddove si siano rispettate le norme sulle distanze (non essendo invero stato fatto valere un c.d. diritto al panorama).

4. La sentenza va dunque cassata in relazione ai profili sopra messi in evidenza, con rimessione al giudice del rinvio che si indica nella Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie in ricorso nei termini esposti in motivazione, cassa, in relazione ad essi, la impugnata sentenza e rinvia innanzi alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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