Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16274 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30116/2017 proposto da:

REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma Piazza Barberini 12 presso lo studio dell’avv.

Marcello Cecchetti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Bora e

Arianna Paoletti dell’Avvocatura regionale;

– ricorrente –

contro

Società LA BARCA di P.P. e C. s.c., in persona del legale

rappresentante pro tempore con sede in Forte dei Marmi elettivamente

domiciliata in Firenze via del Proconsolo 11 presso l’avv. Francesca

Gatti (francesca.gatti.firenze.pecavvocati.it) che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. Matteo Spatocco del Foro di Firenze;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1456/07/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della Toscana depositata in data 12 giugno 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- La società La Barca è titolare di una concessione demaniale rilasciata dal Comune di Forte dei Marmi, per la quale negli anni dal 2007 al 2012 ha pagato un canone da essa ritenuto eccessivo. Ha quindi proposto impugnazione al ‘FAR, e dopo il rigetto di primo grado, appello al Consiglio di Stato, che ha annullato gli ordini di introito. Il Comune ha quindi ricalcolato il canone, indicando anche il credito vantato dalla contribuente nei confronti della Regione Toscana per la relativa (maggior) imposta regionale. La Regione ha provveduto al rimborso solo della quota capitale dell’imposta, ritenendo non dovuti degli interessi e rivalutazione. Ha proposto ricorso la società contribuente e la CTP di Firenze ha condannato la Regione al pagamento della somma di Euro 2.0093,00 applicando le norme sull’indebito di cui all’art. 2033 c.c., nel senso che gli interessi spettano a far data dal versamento, oltre ulteriori interessi legali dal 1.11.2013 al saldo. Ha proposto appello la Regione e la CTR ha confermato la sentenza impugnata rilevando che alla fattispecie si applicano le norme di cui all’art. 2033 c.c. in base al quale gli interessi legali sono dovuti dalla data dell’eseguito versamento e non già la L.R. n. 31 del 2005, art. 21 poichè si tratta non di tributo corrisposto di iniziativa del contribuente ma che la società è stata obbligata a pagare pena la revoca della concessione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la regione affidandosi a tre motivi. Ha resistito con controricorso la società. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 2 febbraio 2021.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L.R. Toscana n. 31 del 2005, art. 21. Deduce che il tributo non è stato illegittimamente chiesto dalla Regione ma versato in autoliquidazione dal contribuente, nè è stato illegittimamente incamerato poichè la contribuente ha chiesto il rimborso, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato sull’erroneo calcolo dei canoni, solo in data 7 marzo 2014 e l’ufficio ha effettivamente rimborsato l’imposta in data 4 aprile 2014. Peraltro, osserva la parte ricorrente, in primo grado il. TAR aveva respinto il ricorso della società, che è stato accolto solo con la sentenza del Consiglio di Stato intervenuta in data 1.2.2013.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè la circostanza che l’imposta è un tributo regionale versato in autoliquidazione e che la Regione Toscana è estranea al rapporto concessorio che intercorre tra il Comune e la società sicchè il mancato versamento dell’imposta non avrebbe potuto comportare la revoca della concessione.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 La ricorrente deduce che anche ne caso in cui si ritenga applicabile alla fattispecie l’art. 2033 c.c. deve considerarsi che la Regione non ha tenuto un comportamento di mala fede essendovi stata in primo grado una sentenza che aveva riconosciuto la legittimità dell’operato del Comune e quindi gli interessi sono dovuti dalla domanda di rimborso e non dal pagamento.

Il primo motivo è fondato.

La L.R. toscana n. 31 del 2005, art. 21, dispone che per il tributo erroneamente corrisposto il contribuente ha diritto agli interessi calcolati al tasso moratorio per semestri compiuti, escluso il primo, compresi tra la data della presentazione dell’istanza e la data del relativo provvedimento dirigenziale di rimborso; la norma corrisponde alla regola posta dalla L. (nazionale) 26 gennaio 1961, n. 29, art. 5, che riconosce il diritto al conseguimento degli interessi “a decorrere dalla data della domanda di rimborso” della somma pagata e ritenuta non dovuta a seguito di provvedimento in sede amministrativo o giudiziario.

La disciplina generale di cui all’art. 2033 c.c. va necessariamente coordinata con questa regola specifica (Cass. 353/2004; Cass. 13860/2004; Cass. 6658/2006).

Non trova invece alcun riscontro sistematico e normativo la differenza concettuale (elaborata dai giudici di merito) tra tributo corrisposto di iniziativa del contribuente e tributo che il contribuente è obbligato a versare, dal momento che, prescindere dal fatto che il contribuente riceva o meno un atto impositivo, il tributo è comunque una prestazione obbligatoria, secondo i criteri posti dalla legge. Per tributo “erroneamente corrisposto” pertanto, deve intendersi il tributo pagato dal contribuente, a prescindere dalla circostanza che sia stato o meno autoliquidato, poichè la prestazione tributaria resta in ogni caso cogente e dovuta in forza di legge; nel caso in cui venga successivamente accertato che il pagamento non era dovuto, spetta al contribuente, oltre al rimborso della somma pagata, anche la corresponsione degli interessi ma soltanto a far data dalla domanda di rimborso.

Nel caso di specie peraltro, l’applicazione della regola tributaria non determina neppure una disarmonia con il disposto dell’art. 2033 c.c. che, con riferimento alle obbligazioni ordinarie prevede due distinte date di decorrenza degli interessi a seconda della buona o mala fede dell’accipiens; e in particolare che in caso di buona fede gli interessi sono dovuti solo dalla domanda. Al riguardo, correttamente la Regione rileva che essa non ha illegittimamente ricevuto il tributo, posto che era stato calcolato sulla base dei canoni all’epoca determinati dal Comune, e che solo con la sentenza del Consiglio di Stato, dopo un rigetto in primo grado del ricorso del contribuente se ne è accertata la illegittimità.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli latri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTT della Toscana in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi sopra evidenziato, e per provvedere altresì sulle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla CTR della Toscana in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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