Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16274 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 03/08/2016), n.16274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

A.Z., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mazzini 8,

presso lo studio dell’avv. Salvatore Fachile, rappresentato e difeso

dall’avv. Piero Pericolo per mandato a margine del ricorso che

indica per le comunicazioni relative al processo la p.e.c.

piero.pericolo-avvocatiudineit. e il fax n. 0432/519319;

– ricorrente –

nei confronti di:

Prefettura di Udine;

– intimata –

avverso la ordinanza n. 249/15 del Giudice di Pace di Udine, emessa e

depositata il 26 agosto 2015, n. R.G. 3294/2015;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 25 gennaio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:

Rilevato che:

1. Il Giudice di Pace di Udine, con provvedimento n. 249/15 del 26 agosto 2015, ha respinto l’impugnazione del decreto prefettizio di espulsione emesso il 10 giugno 2015, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b). Ha rilevato il giudice di pace che A.Z. non ha richiesto nei termini il rinnovo del permesso di soggiorno e che la condanna penale riportata in materia di sostanze stupefacenti è ostativa al rilascio di titoli di soggiorno (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3 e art. 5, comma 5). Ha rilevato altresì che le condizioni di salute del ricorrente e della madre, convivente in Italia, non sono tali da costituire motivo di impedimento all’espulsione così come le dedotte situazioni di pericolo che il ricorrente incontrerebbe al suo ritorno in Bosnia non differiscono da quelle a cui è esposto nel nostro paese.

2. Ricorre per cassazione A.Z. affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, art. 13, comma 2, lett. b), art. 5, comma 5, art. 8 Convenzione E.D.U., art. 5 direttiva 2008/115/CE anche sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

3. Non svolge difese il Prefetto di Udine.

Ritenuto che:

4. Il ricorso è inammissibile in quanto non specifica in cosa consisterebbe la dedotta violazione di legge mentre quanto all’omessa valutazione di un fatto decisivo si limita a contestare la motivazione del provvedimento su profili che il giudice di pace ha esaminato prendendo in esame e ritenendo irrilevanti o infondate le deduzioni dell’odierno ricorrente.

5. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e rileva in particolare che il decreto di espulsione è stato emesso in seguito alla mancata richiesta di rinnovazione del permesso di soggiorno nonostante l’intervenuta scadenza alla data del 14 dicembre 2012 e rileva altresì che il giudice di pace ha valutato le circostanze addotte dal ricorrente per giustificare la mancata richiesta di rinnovo e per invocare l’applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis valutandone con motivazione adeguata l’irrilevanza.

Ritiene pertanto che il ricorso debba essere respinto. Sussistono i presupposti per nuove prove a carico del ricorrente e le spese del giudizio di cassazione in relazione alle condizioni personali descritte dal ricorrente stesso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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