Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16273 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18698-2019 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato presso l’avvocato CLEMENTINA

DI ROSA, dalla quale è rappresentato e difeso, con procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il

21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 21.5.19, il Tribunale di Salerno ha rigettato il ricorso proposto da B.M.- cittadino del (OMISSIS) -avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della istanza di protezione internazionale e umanitaria, osservando che: era da escludere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. b), non essendo configurabile alcuna ipotesi di persecuzione, nè di minaccia di danno grave alla persona del ricorrente, anche alla luce del suo racconto, relativo ad una vicenda privata (minaccia del proprietario di un terreno occupato per cercare riparo a seguito di un’alluvione); era da escludere la protezione sussidiaria, del citato D.Lgs., art. 14, sub lett. c), in base alle varie COI esaminate da cui non si desumeva una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in (OMISSIS); era parimenti da escludere la protezione umanitaria, attesa l’insussistenza di ragioni di particolare vulnerabilità soggettiva del ricorrente, nè gravi motivi umanitari, considerando altresì che lo stesso aveva dichiarato di aver espatriato per poter lavorare ed aiutare i propri familiari.

Il B. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Il giudice designato ha formulato la proposta ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8,14, non avendo il Tribunale tenuto conto della vicenda narrata dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il tribunale considerato molteplici ragioni di vulnerabilità del richiedente, emergenti dagli atti.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis, nonchè omesso espletamento della cooperazione istruttoria d’ufficio in ordine al riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, tenuto conto della situazione socio-politica del (OMISSIS).

Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti in ordine ai vari elementi di vulnerabilità soggettiva.

Il primo motivo è infondato, non essendo state allegate fattispecie integranti la protezione internazionale o sussidiaria poichè il ricorrente, innanzi alla Commissione territoriale, ha narrato di una vicenda di un contrasto personale con un vicino di casa (che l’avrebbe malmenato a seguito di una disputa a seguito dell’occupazione di un fondo da parte del ricorrente) che rettamente il tribunale ha ritenuto non configurare alcuna persecuzione o minaccia grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), (in assenza peraltro di denuncia alla Autorità). Il secondo ed il quarto motivo, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, sono inammissibili perchè: a) il tribunale ha rettamente rilevato la mancanza di allegazione specifica di condizioni individuali di vulnerabilità (diverse dalle condizioni di salute, giudicate non gravi) come ostativa al riconoscimento del permesso umanitario – neppure giustificabile, per altro verso, con il solo fatto che il ricorrente si stia inserendo nel tessuto socio economico del nostro Paese -, alla stregua della giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità; b) il ricorso si limita ad indicare generiche ragioni di vulnerabilità (peraltro, in gran parte non qualificabili come individuali) astrattamente prospettabili, senza precisare come e dove specificamente allegate nel giudizio di merito; c)in tal modo, le censure si rivelano essere in effetti dirette ad ottenere un inammissibile riesame delle valutazioni compiute dal giudice di merito.

Anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto il Tribunale ha acquisito informazioni sulla situazione socio-politica del (OMISSIS) attraverso l’esame di fonti aggiornate specificamente indicate, in base alle quali ha escluso la ricorrenza della ipotesi di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del ricorrente. Si tratta di motivate valutazioni in fatto che, come tali, si sottraggono alla verifica di legittimità. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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