Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16273 del 03/08/2016
Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 03/08/2016), n.16273
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso d’ufficio del 16/22 aprile 2015, proposto, ex artt. 45 e
47 c.p.c. dal Tribunale di Rimini relativamente all’istanza di
ammissione al concordato preventivo proposta, con ricorso depositato
in data 11 febbraio 2015 nella cancelleria del Tribunale di Arezzo,
da MONTEDOGLIO PETROLI s.r.l.;
letta la requisitoria in data 2 febbraio 2016 del Procuratore
Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del Sostituto
Procuratore Generale cons. Luisa De Renzis.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
Il Tribunale di Rimini ha proposto ricorso per regolamento d’ufficio ex artt. 45 e 47 c.p.c. ritenendo che da molteplici e concordanti elementi risultasse una chiara divergenza fra la sede legale e quella effettiva tale da rendere meramente fittizia e formale la prima;
La requisitoria del P.G. concorda con l’assunto del Tribunale riminese perchè rileva che dagli atti si evince come la sede legale di Rimini abbia assolto le caratteristiche di una sede meramente formale ove l’attività svolta è del tutto residuale e pressochè insignificante mentre la sede di (OMISSIS) è il luogo in cui viene svolta l’attività organizzativa e direttiva della società;
Ritenuto che:
la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’affermare, in armonia con la giurisprudenza euro-unitaria (C.G.U.E. 20 ottobre 2011, C- 396/09) che la competenza territoriale in materia di dichiarazione di fallimento e di ammissione al concordato preventivo spetta al tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, luogo che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e che coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta (Cass. civ. sezioni unite n. 15872 del 25 giugno 2013, Cass. civ. sez. 6-1 n. 23719 del 6 novembre 2014);
nella specie il ricorso mette in evidenza i plurimi elementi che attestano il carattere meramente formale e residuale della sede riminese sia per ciò che concerne la direzione strategica dell’impresa che per l’attività produttiva e la consistenza patrimoniale, e in questa prospettiva appare significativa la circostanza per cui la domanda di ammissione al concordato sia stata presentata al Tribunale di Arezzo luogo dove si trovano i beni della società che dovranno essere liquidati ai fini concorsuali.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Arezzo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016