Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16272 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18482-2019 proposto da:

G.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ELENA TORDELA, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il

21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 21.5.19, il Tribunale di Salerno ha rigettato il ricorso proposto da G.H.- cittadino del (OMISSIS) – avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della istanza di protezione internazionale e umanitaria, osservando che: era da escludere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. b), in quanto il racconto del ricorrente era inattendibile perchè incoerente (in ordine al pericolo di persecuzione per la condizione di omosessuale), e non aveva trovato riscontro nella legislazione del paese di provenienza che non punisce con sanzioni penali gli omosessuali; era da escludere la protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. c), in base alle varie COI esaminate da cui non si desumeva una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in (OMISSIS); era parimenti da escludere la protezione umanitaria, attesa l’insussistenza di ragioni di particolare vulnerabilità soggettiva del ricorrente, nè gravi motivi umanitari (anche in considerazione della scarsa credibilità del suo racconto), essendo di per sè irrilevante il percorso d’integrazione sociale.

G.H. ricorre in cassazione con sette motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Il giudice designato ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è formulata richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 gg. a decorrere dalla comunicazione del decreto di primo grado.

Con il secondo motivo è formulata richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena d’inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

Con il terzo motivo è formulata richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., comma 1, quest’ultima norma come integrata dalla Dir. n. 32 del 2013, art. 46, par. 3, e dalla Cedu, artt. 6 e 13, in relazione alla previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c., ss., nelle controversie in materia di protezione internazionale.

Con il quarto motivo, in subordine, è formulata richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24, art. 111 Cost., commi 1, 2, art. 117 Cost., comma 1, quest’ultima norma come integrata dalla Dir. n. 32 del 2013, art. 46, par. 3, e dalla Cedu, artt. 6 e 13, nella parte in cui non è prevista l’udienza di comparizione.

Con il quinto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, non avendo il Tribunale fissato l’udienza per l’audizione del ricorrente, nonostante l’espressa richiesta e la mancanza della videoregistrazione.

Con il sesto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, – in combinato disposto con il TUI, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1.1., non avendo il Tribunale tenuto conto, ai fini del riconoscimento del permesso umanitario, della particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente, dovuta alla sua condizione di omosessuale.

Con il settimo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 e art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7 e 14, art. 10 Cost., Dir. n. 2004/83/CE, art. 8, avendo il Tribunale negato la protezione internazionale e sussidiaria, senza considerare il contenuto di varie COI circa la violenza generalizzata derivante da conflitto armato nel paese di provenienza.

Non si è costituito il Ministero.

RITENUTO CHE:

I primi quattro motivi – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – aventi ad oggetto istanze di rimessione di varie questioni di legittimità costituzionale, sono infondati considerando la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, che ne ha escluso la fondatezza (Cass., nn. 27700 e 17717/18). Nella specie, peraltro, la gran parte di tali questioni sono anche irrilevanti.

Il quinto motivo è infondato in quanto, in mancanza della videoregistrazione, il ricorrente è stato convocato e sentito dal giudice delegato dal collegio.

Il sesto motivo è infondato avendo il Tribunale escluso i presupposti della protezione umanitaria data la non credibilità del racconto del ricorrente sulla persecuzione relativa alla sua condizione di omosessuale, e considerarato altresì che dagli atti emergenza che nel paese di provenienza del ricorrente la condizione di omosessuale non è prevista come reato.

Il settimo motivo è inammissibile, sulla protezione internazionale e sussidiaria, perchè diretto al riesame dei fatti in ordine alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, avendo il Tribunale escluso la sussistenza nel (OMISSIS) di situazioni (peraltro neppure di risultanti allegata dal ricorrente) di rischio di trattamenti inumani di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, sulla base delle fonti consultate.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi sei motivi e dichiara inammissibile il settimo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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