Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16272 del 30/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/06/2017, (ud. 28/02/2017, dep.30/06/2017),  n. 16272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22658-2012 proposto da:

B.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato ANNA CHIOZZA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BERNARDINO CLEMENTI,

GIUSEPPE CLEMENTI, PIETRO CLEMENTI, MAURIZIO TOLENTINATI, FEDERICA

SEVERINO, PAOLA CAMPOSTRINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE NEGRAR (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B.

VICO 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISA FICHERA;

– controricorrente incidentale –

contro

B.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato ANNA CHIOZZA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTI BERNARDINO,

MAURIZIO TOLENTINATI, FEDERICA SEVERINO, PIETRO CLEMENTI, CLEMENTI

GIUSEPPE, PAOLA CAMPOSTRINI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1216/2012 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 16/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito l’Avvocato CHIOZZA Anna, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’estinzione del giudizio per rinuncia e deposita la

rinuncia con accettazione al ricorso;

udito l’Avvocato PROSPERI MANGILI Lorenzo, difensore del resistente

che ha chiesto l’estinzione del giudizio per rinuncia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con provvedimento del 15 aprile 2011 il Comune di Negrar ha ordinato a B.E. di non collocare opere impeditive dell’uso pubblico sull’area distinta dal mapp. (OMISSIS) del f. (OMISSIS) di cui il B. era comproprietario (e successivamente unico proprietario). Avverso l’atto quest’ultimo, che l’aveva adibita a strada e parcheggio privati, ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Verona con ricorso depositato il 18 maggio 2011. Ha resistito il Comune.

2. Il Tribunale, previa lettura di dispositivo all’udienza del 7 giugno 2012, con la sentenza depositata il 16 luglio 2012 ha dichiarato inammissibile l’intervento di terzi ad adiuvandum rispetto al Comune, affermando l’esclusività del rapporto tra ente pubblico e soggetto destinatario nel giudizio di opposizione a ordinanza; ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, nonostante la parallela proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato; ha considerato, nel merito, sussistente la servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam; ha rigettato, quindi, l’opposizione.

3. Avverso tale decisione B.E. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito il Comune di Negrar con controricorso con ricorso incidentale articolato su sette motivi, preliminarmente eccependo la non impugnabilità della sentenza con ricorso per cassazione, essendo la stessa appellabile per l’intervenuta abrogazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, u.c..

4. Le parti hanno depositato, in prossimità della pubblica udienza, rinuncia al ricorso da parte del B. con accettazione da parte del Comune, a spese compensate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La rinuncia ha i requisiti dell’art. 390 cod. proc. civ. onde va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.

2. Alla relativa declaratoria si deve far luogo con ordinanza.

3. Non deve farsi luogo alla liquidazione delle spese di lite stante l’accordo delle parti in argomento.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e dichiara non doversi provvedere sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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