Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16272 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16272 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso 8638-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
EQUITALIA ESASTRI SPA, in persona del legale rappresentante,
Agente della Riscossione per le provincie di Milano, Pavia, Brescia,
Lodi, Varese e Bergamo, soggetta a direzione e coordinamento di
Equitalia Spa, socio unico elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI N. 157, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
PIERALLI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 27/06/2013

GIULIO MARCHESI, giusta procura in calce al controricorso
successivo;
– controricorrente successiva Contro

– intimato avverso il decreto n. 11901/2010 del TRIBUNALE di BERGAMO
del 24/02/2011, depositato il 25/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA
CULTRERA;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che ha
concluso come da relazione.

Ric. 2011 n. 08638 sez. M1 – ud. 13-03-2013
-2-

FALLIMENTO BELOTTI MARCO;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Equitalia Esatri s.p.a., con atto d’opposizione proposto
innanzi al Tribunale di Bergamo, ha chiesto attribuirsi al
credito per IRAP, ammesso in chirografo allo stato passivo del

previsto dall’art. 2752 c.c. lamentando che il giudice
delegato non aveva tenuto della natura del credito.
Il Tribunale, integrato il contraddittorio nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate chiamata in causa dall’opponente,
con decreto depositato il 25 febbraio 2011 ha escluso
l’invocata prelazione siccome il credito in discussione
afferiva ad annualità anteriore alla data d’entrata in vigore
della legge n. 222/07 che ha riconosciuto il privilegio ma in
relazione alle sole annualità maturate successivamente.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione
statuizione con ricorso articolato in unico motivo. Equitalia
ha aderito al ricorso. Il curatore del fallimento non ha
svolto difese.
Il Consigliere rel ha osservato che:” -Il ricorso denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 2752 c.c..
Pone la questione di diritto se il privilegio generale
previsto dalla norma in rubrica assista, pur in assenza di
espressa previsione, il credito relativo alla riscossione
dell’IRAP.

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fallimento della società Titti Casa s.r.l. il privilegio

Questa Corte con sentenza n. 4861/2010- cfr. successive nn.
17295/2010 e 11417/2012- ha affermato che” il privilegio
mobiliare previsto dall’art. 2752, primo comma, cod. civ.,
espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle

2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, deve essere riconosciuto a detti
crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore
di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva
del testo originario dell’art. 2752, giustificata
dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai
fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo
Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti
istituzionali, nonché dalla causa del credito, avente ad
oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in
sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina,
per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione”. La
retroattività, sinora ritenuta in via esegetica, trova
positiva consacrazione nel disposto dell’art. 23 commi 37-40
del d.l. n. 98/2011 intervenuto sull’art. 2752 c.c..
La decisione impugnata, la cui

ratio

palesemente contrasta

tale quadro ricostruttivo, merita pertanto di essere cassata.
Il collegio condivide la riferita proposta e per l’effetto
cassa l’impugnato decreto
l’esauriente

istruttoria,

e decidendo nel merito, attesa
attribuisce

al

credito della

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attività produttive -IRAP- dall’art. 39 del d.l. l ° ottobre

ricorrente il rango privilegiato richiesto.

Dispone la

compensazione delle spese del presente giudizio attesa
l’anteriorità del decreto impugnato all’intervento normativo
riferito.

La Corte:
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e decidendo
nel merito attribuisce al credito della ricorrente il rango
privilegiato richiesto. Compensa le spese del presente
giudizio.
Roma, il 13 marzo 2013.

PQM

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