Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16272 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18716/2017 proposto da:

COMUNE DI RIMINI, c.f. (OMISSIS), con sede in Rimini, in persona del

Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in Roma via

Circonvallazione Clodia 29 presso lo studio dell’avv. Luigi Fedeli

Barbantini, rappresentato e difeso dall’avv. Elena Fabbri, della

avvocatura civica costituita in sostituzione dell’avv. Filma Marina

Bernardi della avvocatura civica, a.r. per raggiunti limiti di età;

– ricorrente –

contro

DELFINARIO DI RIMINI s.r.l. con sede in Rimini, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma via dei

Gracchi 39 presso lo studio dell’avv. Francesca Giuffrè,

rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Cavallo del Foro di

Bologna;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 278/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della Emilia Romagna depositata in data 19 gennaio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO

RITA;

lette le conclusioni del PG che si esprime per l’accoglimento del

primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- La società Delfinario di Rimini ha presentato ricorso avverso l’avviso di accertamento e irrogazione sanzioni per omesso parziale versamento dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo dello Stato per gli anni dal 2007 al 2010. Il ricorso della società è stato respinto in primo grado. La Commissione regionale della Emilia-Romagna con sentenza depositata in data 19 gennaio 2017 ha accolto l’appello della società rilevando che l’attività del Delfinario rientra quelle che godono della detrazione dell’80% della tariffa prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 45, n. 5 (attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante) e di conseguenza l’imposta regionale di cui alla L.R. 1/1971 deve essere calcolata in ragione del 5% sul canone concessori ridotto dell’80% (combinato disposto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38 e art. 45, n. 5 e L. n. 337 del 1968, artt. 2 e 11).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Il Comune di Rimini affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso la società. Il PG si è espresso per l’accoglimento. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 2 febbraio 2021.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al combinato disposto della L. n. 337 del 1968, artt. 2 e 11.

Il Comune lamenta l’errore della CTR che ha applicato la caso di specie (demanio marittimo di proprietà dello Stato) le riduzioni e gli abbattimenti tariffari previsti per la TOSAP; deduce che la L. n. 337 del 1968, art. 11 prevede che “per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffè previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale”, e ciò non consente l’estensione del beneficio invocato ai canoni da occupazione di demanio marittimo statale, riferendosi solo alle strade, piazze e altri spazi aperti appartenenti al Comune.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 1 e art. 45, n. 5. Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38 si riferisce al demanio comunale e pertanto la riduzione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 45, n. 5 è riferibile soltanto ad esso e non ai beni del demanio marittimo dello Stato. Deduce che è inconferente il richiamo, operato dalla CTR, alla sentenza di questa Corte n. 18544/2003.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.

La L.R. Emilia Romagna n. 1 del 1971, art. 7 dispone che “L’imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per la occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio il/disponibile dello Stato siti nel territorio della Regione Emilia-Romagna”. Si tratta quindi di una imposta regionale, correlata alla occupazione e l’uso di un bene dello Stato e non dell’ente locale.

La CTR pone a fondamento della sua decisione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 45, senza tenere conto che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e che gli artt. 38 e 45 citati riguardano la TOSAP e cioè la tassa per la occupazione di “beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province” come recita esplicitamente l’art. 38, comma 1.

La controricorrente deduce che manca un accertamento sulla natura statale del demanio in questione e quindi il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di autosufficienza e introduzione da un fatto nuovo, ma così non è poichè la CTR nella parte in fatto parla di “imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo dello Stato” con ciò sottintendendo che si tratta di fatto già pacifico almeno in grado di appello.

Anche la stessa sentenza di questa Corte citata dalla CTR è riferita alla TOSAP e mette in chiaro che le norme agevolative sono di stretta interpretazione.

Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti in atto può decidersi nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente.

Le spese del doppio grado del giudizio di merito possono essere compensate e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della controricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della società contribuente; condanna parte controricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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