Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16271 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18213-2019 proposto da:

D.C., elettivamente domic. presso l’avv. CLEMENTINA DI

ROSA, dalla quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il

07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 7.5.19, il Tribunale di Salerno ha rigettato il ricorso proposto da D.C. – cittadino del (OMISSIS) – avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della istanza di protezione internazionale e umanitaria, osservando che: era da escludere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. b), in quanto il racconto del ricorrente (in ordine alla minaccia di morte del padre a seguito del suo rifiuto di sposare la moglie del fratello deceduto) era inattendibile, contraddittorio e non circostanziato; era da escludere la protezione sussidiaria, dell’art. 14, sub lett. c), in base alle varie COI esaminate da cui non si desumeva una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato nella zona di Kayes; era parimenti da escludere la protezione umanitaria, attesa l’insussistenza di ragioni di particolare vulnerabilità soggettiva del ricorrente, nè gravi motivi umanitari (anche in considerazione della scarsa credibilità del suo racconto), essendo di per sè non decisivo il rapporto di lavoro come bracciante.

D.C. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8,14, in quanto dalla tragica e dolorosa vicenda narrata dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale emerge inequivocabilmente la esposizione del medesimo al pericolo concreto ed attuale di subire ulteriori violenze, oltre che trattamenti degradanti e disumani.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, emergendo chiaramente dagli atti la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis, nonchè omesso espletamento della cooperazione istruttoria d’ufficio in ordine al riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, tenuto conto della situazione socio-politica del (OMISSIS).

Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti in ordine ai vari elementi di vulnerabilità soggettiva.

Il primo motivo è inammissibile perchè essenzialmente diretto a contrapporre alle motivate considerazioni esposte nel decreto impugnato circa la inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, generiche considerazioni di segno opposto su tale punto decisivo (cfr. Cass. n. 16925/18; n. 33858/19).

Il secondo ed il quarto motivo, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, sono inammissibili, in quanto il ricorrente non precisa quali ulteriori ragioni di vulnerabilità personale, diverse da quelle esaminate dal tribunale e riportate nel decreto impugnato, siano state da lui allegate specificamente nel giudizio di merito: il ricorso si limita invero ad enunciare genericamente ragioni di vulnerabilità (peraltro, in gran parte non individuali) astrattamente prospettabili, il cui accertamento non può evidentemente essere svolto in questa Sede di legittimità.

Anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto il Tribunale ha acquisito informazioni sulla situazione socio-politica del (OMISSIS) attraverso l’esame di fonti aggiornate specificamente indicate, in base alle quali ha escluso la ricorrenza della ipotesi di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)), ove si registrano solo casi episodici di violenza legati essenzialmente a manifestazioni di protesta per il miglioramento delle condizioni di vita. Si tratta di motivate valutazioni in fatto che, come tali, si sottraggono alla verifica di legittimità.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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