Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16271 del 30/06/2017

Cassazione civile, sez. II, 30/06/2017, (ud. 22/02/2017, dep.30/06/2017),  n. 16271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5222-2014 proposto da:

S.F. C.F.(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSTABELLA 23, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO LAVITOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA PIREDDA;

– ricorrente –

contro

M.L. C.F.(OMISSIS), S.G. C.F. (OMISSIS),

S.A.G. C.F. (OMISSIS), S.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 145-A, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO BONU, rappresentati e difesi dall’avvocato

PAOLA, ANGELICA LUISA MILIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 283/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

SASSARI, depositata il 12/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Lavitola Leonardo con delega depositata in udienza

dell’avv. Piredda Andrea difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Bonanni Pamela con delega depositata in udienza

dell’avv. Milia Paola difensore dei controricorrenti che deposita un

avviso di ricevimento e sui riporta agli scritti in atti, ha fatto

presente che vi è un errore sul numero civico del domiciliatario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato in data 7 agosto 2007 S.F. ha convenuto M.L. nonchè S.G., A.G. ed A. davanti al Tribunale di Sassari esponendo che tra le parti era stata stipulata una scrittura di donazione-divisione e chiedendo che, sulla base di essa, fosse trasferita in suo favore la proprietà delle porzioni immobiliari attribuitegli, con dichiarazione della simulazione relativa di atti pubblici intervenuti tra lui ed il fratello A., nonchè tra M.L. e gli altri fratelli, nonchè della nullità ed inefficacia della costituzione di servitù a carico delle porzioni immobiliari a lui spettanti.

2. – Sulla resistenza dei convenuti il tribunale di Sassari, con sentenza depositata il 7 giugno 2010, ha dichiarato la nullità della suddetta scrittura privata e ha rigettato le domande attrici.

3. – La corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, adita da S.F. sulla resistenza degli appellati, che contestavano la statuizione sulle spese con appello incidentale, ha rigettato l’appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale.

4. – S.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo illustrato da memoria. M.L. nonchè S.A.G., G. e A. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 782 ed 809 cod. civ. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Lamenta che la corte territoriale abbia errato nel qualificare la scrittura di donazione-divisione quale donazione nulla per difetto della forma pubblica, ai sensi dell’art. 782 cod. civ., quando, al contrario, essa avrebbe dovuto essere ricondotta nell’ambito degli altri atti di liberalità previsti dall’art. 809 cod. civ. non assoggettati alla forma pubblica.

2. – La doglianza è inammissibile.

2.1. – La corte territoriale ha interpretato la scrittura in esame e, con motivazione logica e completa, non sindacabile nella presente sede, ha chiarito che nella specie ricorre una donazione priva della necessaria forma pubblica, in quanto non è stato realizzato alcuno scambio fra le parti (essendo stata la riserva di usufrutto peraltro effettuata a favore della sola M. sulla sua quota, mentre, quanto al terreno con sovrastante fabbricato, “nulla potevano trasferirle i figli, che su quel compendio immobiliare alcun diritto potevano vantare”). Il giudice del merito, quindi, ha escluso il sussistere di un contratto misto con donazione. Nell’operare tale valutazione ha tenuto conto tra l’altro del nomen formale dato dalle parti all’atto, delle espressioni utilizzate per esprimere il titolo del trasferimento (“dona”, “donano”) e del mancato riferimento a corrispettivi in natura ed in denaro.

2.2. -A fronte di ciò, con il cennato motivo di ricorso il ricorrente si è limitato a proporre una interpretazione del testo alternativa a quella compiuta dal giudice di secondo grado, criticando quest’ultima ma non pervenendo ad escludere la possibilità giuridica o logica di essa. A fronte, dunque, di una motivazione logica e conforme a legge come quella riepilogata, la censura è inammissibile, dovendosi dare continuità all’orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n. 24539 del 2009, ribadita dalle nn. 16254 del 2012 e 6125 del 2014, nonchè – in una fattispecie analoga a quella in esame segnalata nelle conclusioni del P.G. – 22575 del 2016), secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, è sufficiente che l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto – pur non essendo l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto – sia una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra.

3. – Ne consegue il rigetto del ricorso.

4. – Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Si dà atto che il procedimento è stato scrutinato con la collaborazione all’attività del collegio dell’assistente di studio dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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