Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16271 del 03/08/2016

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 03/08/2016), n.16271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.G., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per delega a margine

del ricorso dall’avv. Donatella Falaguerra, che dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

donatella.falaguerra(at)milano.pecavvocati.it e al fax n.

02/55192432;

– ricorrente –

nei confronti di:

P.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2568/13 della Corte di appello di Milano,

emessa il 27 marzo 2013 e depositata il 20 giugno 2013, n. R.G.

2635/2011.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Monza, dopo aver dichiarato, con sentenza non definitiva n. 2540/2010, la separazione dei coniugi M.G. e P.P. e respinto le domande di addebito proposte da entrambe le parti, ha pronunciato sentenza definitiva n. 1691/2011 con la quale ha affidato il figlio minore M.S., nato il (OMISSIS), al servizio sociale del Comune di (OMISSIS), con collocamento in comunità terapeutica individuata dall’ente affidatario, ha posto a carico del P. un assegno di 500 Euro a titolo di contributo al mantenimento del figlio.

2. La Corte di appello di Milano ha confermato tale decisione, disponendo che il minore resti presso la comunità che attualmente lo ospita sino al termine dell’anno scolastico 2013/2014 e che l’ente affidatario riferisca all’autorità giudiziaria minorile competente almeno tre mesi prima del predetto anno affinchè siano assunti i provvedimenti necessari a tutela del minore, anche in ordine al suo successivo affido e, comunque, immediatamente in caso di pregiudizio per lo stesso. Ha condannato la M. al pagamento delle spese del giudizio e della CTU. 3. Ricorre per cassazione M.G. CTU di secondo grado in luogo di quelle esperite nel primo grado, con riferimento a un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); b) omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice aderito acriticamente alle risultanze della perizia espletate nel corso del procedimento di secondo grado e omesso ogni motivazione in ordine alla mancata considerazione circa le critiche mosse a tale perizia dalla difesa della signora M. e dalla perizia del consulente di parte nominato dalla stessa.

Ritenuto che:

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione fattuale e giuridica.

Il ricorso appare fondato in quanto la motivazione della Corte di appello non analizza dettagliatamente, a causa del carattere interlocutorio della decisione sul regime di affidamento del minore, le valutazioni compiute nel corso del primo grado dal consulente tecnico rendendo così arduo il confronto con le valutazioni compiute dal CTU nominato nel corso del giudizio di appello. Confronto la cui mancata esplicitazione costituisce proprio l’oggetto della impugnazione per cassazione. In particolare la motivazione non presenta una compiuta rappresentazione delle osservazioni effettuate, nel corso del giudizio, sul minore e sui suoi genitori e non consente di rendere chiaramente comprensibili e di confrontare le scelte indicate, come più confacenti all’interesse del minore, dagli ausiliari nominati nel corso dei due gradi del giudizio di merito e dai periti di parte. All’esito della riconsiderazione di tutti gli elementi emersi dagli accertamenti svolti e potendo acquisire altresì ulteriori elementi decisivi di valutazione derivanti della conclusione del percorso terapeutico cui ha fatto cenno la motivazione della sentenza impugnata, la Corte di appello potrà quindi adottare una decisione corrispondente all’interesse del minore in merito al suo affidamento verificando la possibilità di un rientro del minore presso uno dei genitori ovvero confermando l’affidamento ai servizi sociali e la sua collocazione nella comunità che lo ospita.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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