Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1627 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22785/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ MONTANA SILANA, in persona del Commissario Liquidatore

legale rappresentante Dott. C.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE TORRISI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALFONSO MARIA COSENTINO, giusta procura in calce al

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 131/01/2012 del 12/12/2011 della Commissione

Tributaria Regionale di CATANZARO, depositata il 10/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Calabria indicata in epigrafe con la quale, confermando la decisione impugnata, è stata annullata la cartella emessa a carico della Comunità montana Silana, in ragione del disconoscimento di un credito IVA relativo all’anno 2005.

La CTR ha ritenuto che l’omessa indicazione del credito d’imposta nelle dichiarazioni IVA relative agli anni 2001, 2002, 2003, 2003 e 2004, non poteva elidere il diritto della contribuente ad ottenere le detrazioni d’imposta, avendo regolarmente tenuto le scritture contabili ed annotato le fatture di acquisto nei registri IVA con le conseguenti liquidazioni periodiche.

La parte intimata si è costituita con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La censura proposta dall’Agenzia, con la quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30, 54 bis e 55, nonchè del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3, è fondata nei termini di seguito esposti.

Se è vero, infatti, che secondo la giurisprudenza di questa Corte ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all’anno successivo non perde il diritto alla detrazione, atteso che la decadenza dal diritto è comminata, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, comma 4, soltanto per il caso in cui il credito (o l’eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima dichiarazione utile (Cass. 523/2002; Cass. n. 13056 del 14/07/2004), non è men vero che “…il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, che disciplina termini e modi per la presentazione (comma 1) e per la rettifica (comma 6 in rel. art. 2 commi 8 e 8-bis) della dichiarazione annuale in materia di IVA, al comma 3 prescrive, inoltre, che “le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, secondo periodo”, cioè entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto” – cfr. Cass. S.U. n. 17757/2016. Nella stessa occasione, le S.U. hanno fissato il seguente principio di diritto: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dai contribuenti tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

Orbene, la CTR non si è attenuta ai principi sopra esposti, non avendo considerato che il credito originariamente sorto in favore del contribuente risaliva agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 e che lo stesso venne esposto per la prima volta in dichiarazione nell’anno 2005 e, dunque, almeno con riferimento alle annualità precedenti al 2003, ben oltre il termine di decadenza applicabile alla fattispecie.

Se dunque la sentenza impugnata non merita censura con riguardo al credito relativo agli anni 2003 e 2004, risultando pacifica la tenuta regolare della contabilità della parte contribuente anche se in mancanza di dichiarazione IVA, la stessa è invece viziata rispetto al credito maturato per le annualità pregresse, non avendo la CTR considerato il termine di decadenza nel quale incorre il contribuente in caso di omessa dichiarazione IVA.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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