Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16269 del 10/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16269
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6405-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RESIDENTS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, V. GIUSEPPE
AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA LA VIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE SANGIOVANNI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 22/2012 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,
depositata il 23/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2021 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
RILEVATO
che:
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania, con sentenza n. 22/15/12, depositata il 23 gennaio 2012, non notificata, dichiarò inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale (OMISSIS) – nei confronti della Residents S.r.l., nel contraddittorio anche con Equitalia Sud S.p.A. quale agente della riscossione per Napoli e provincia, avverso la sentenza n. 34/05/2010 della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso cartella di pagamento con la quale era stato richiesto alla società il pagamento di Euro 373.892,86 per IRES ed IRAP per l’anno 2005.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, ex art. 380-bis 1 c.p.c., la società.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorso per cassazione proposto dall’Amministrazione finanziaria, come eccepito dalla controricorrente, risulta essere stato notificato soltanto alla società contribuente e non anche all’agente della riscossione (oggi Agenzia delle entrate – Riscossione, a seguito di successione ex lege alle società del gruppo Equitalia), nei cui confronti, quale litisconsorte necessario sul piano processuale, va dunque disposta previamente l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c..
PQM
Visto l’art. 331 c.p.c.;
Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle entrate – Riscossione, quale successore ex lege di Equitalia Sud S.p.A. nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia per il relativo adempimento la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021