Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16269 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 03/08/2016), n.16269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PAIF s.p.a. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma,

circonvallazione Clodia 19, presso lo studio dell’avv. Iovane

Claudio, rappresentata e difesa, per mandato a margine del ricorso,

dall’avv. Agata Bisogno, che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo presso la p.e.c.,

avvagatabisogno.pec.ordineforense.salerno.it o il fax 089/386097;

– ricorrente –

nei confronti di:

S.G., nella qualità di Commissario giudiziale del

concordato preventivo n. 25/2013, elettivamente domiciliato in Roma,

via XX Settembre 3, presso lo studio dell’avv. Sandulli Michele, che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo la p.e.c.

michelesandulli.avvocatinapoli.legalmail.it e il fax n. 06/4823727;

– controricorrente –

avverso il decreto di liquidazione del compenso del Tribunale di

Salerno del 14 febbraio 2014 nel procedimento 25/2013 C.P.;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. PAIF s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in dodici motivi, avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di Salerno il 4/14 febbraio 2014 su richiesta di S.G., nella qualità di commissario giudiziale del concordato preventivo della PAIF s.p.a., esponendo preliminarmente che: a) la PAIF s.p.a. aveva presentato ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 182 L. Fall.; b) il Tribunale di Salerno aveva verificato la sussistenza delle condizioni per l’ammissione alla procedura e aveva provveduto conformemente con decreto n. 25 del 2013 depositato in cancelleria in data 8 ottobre 2013; c) sulla base della sola relazione del Commissario giudiziale dott. S.G., e irritualmente, il Tribunale di Salerno aveva quindi, con provvedimento del 30 dicembre 2013 – 2 gennaio 2014, disposto la revoca dell’ammissione al concordato; d) in data 14 febbraio 2014 la PAIF s.p.a. aveva deliberato la messa in liquidazione della società e il successivo 14 marzo aveva presentato un nuovo piano di concordato liquidatorio; e) solo in data 9 aprile 2014 la Paif s.p.a. in liquidazione aveva potuto prendere visione del provvedimento del 4/14 febbraio 2014 di liquidazione del compenso del Commissario giudiziale dott. S..

2. Si è difeso con controricorso illustrato con memoria difensiva S.G..

3. In data 17-24 dicembre 2014, il Tribunale di Salerno ha dichiarato il fallimento della PAIF s.p.a. in liquidazione.

4. Giacomo S. ha proposto istanza di ammissione al passivo del fallimento PAIF s.p.a. in liquidazione e il credito di lire 163.000 Euro, oltre accessori e interessi è stato ammesso in prededuzione con riserva ai sensi dell’art. 95, comma 2 L. Fall. all’esito del presente giudizio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

In seguito alla revoca dell’ammissione al concordato preventivo e alla successiva dichiarazione di fallimento la domanda di liquidazione del compenso del Commissario giudiziale deve essere, come è stata, riproposta, esaminata e decisa in sede di ammissione al passivo fallimentare della PAIF s.p.a. in liquidazione;

Va pertanto cassato senza rinvio il provvedimento impugnato per essere improcedibile la domanda di liquidazione del compenso a seguito dell’avvenuta revoca dell’ammissione al concordato preventivo e successiva dichiarazione di fallimento.

Le spese del giudizio vanno compensate in considerazione della peculiarità della controversia e del suo esito.

PQM

La Corte decidendo sul ricorso cassa senza rinvio il provvedimento impugnato per essere improcedibile la domanda.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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