Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16268 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32241-2018 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 247,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Bruno De Marchi, con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BCC GESTIONE CREDITI – SOCIETA’ PER LA GESTIONE DEI CREDITI s.p.a.,

in persona del legale rappres. p.t., quale procuratrice della BANCA

CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE, SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona

del legale rappres. pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

MANZI, rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO BEVILACQUA, con

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PORDENONE, depositato il

20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 20.9.18 il Tribunale di Pordenone ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto L. Fall., ex art. 98, da B.F., creditore ammesso al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., diretto ad impugnare il decreto con il quale era stata accolta l’opposizione allo stato passivo proposta dalla B.c.c. Gestione Crediti s.p.a.

Il Tribunale ha rilevato che l’opposizione è possibile solo avverso il decreto del giudice delegato che rende esecutivo lo stato passivo, mentre avverso il decreto collegiale che decide l’opposizione allo stato passivo è esperibile solo il ricorso per cassazione.

Il B. ricorre in cassazione con unico motivo che denunzia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 98, 99, art. 327 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in quanto: egli non aveva ricevuto nè la comunicazione del decreto del giudice delegato che aveva escluso parzialmente il credito della B.c.c. dallo stato passivo (anche perchè all’epoca non era stato ancora ammesso al passivo), nè il decreto che aveva deciso l’opposizione dello stesso creditore; quest’ultimo provvedimento era stato impugnato nel termine semestrale decorrente dalla data dell’emanazione (8.1.18).

Resiste con controricorso la BCC Gestione Crediti s.p.a..

Il giudice designato ha formulato la proposta ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

Preliminarmente, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di nullità della procura speciale allegata al ricorso perchè priva dell’autentica della firma dell’avvocato che, invece, risulta apposta.

L’unico motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Va osservato che, in applicazione di un consolidato principio, l’opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del D.Lgs. n. 169 del 2007), ancorchè abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che solo avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte l’opposizione (da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni), l’impugnazione (da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso) o la revocazione. Ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui alla L. Fall., art. 99, al cui spirare si verifica la decadenza dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo (Cass., n. 24489/16; n. 21581/18).

Pertanto, l’impugnazione del creditore concorrente può avere ad oggetto solo il decreto del giudice delegato di esecutività dello stato passivo, non quello con il quale il Tribunale decide sulla opposizione riguardante il medesimo credito, che può essere unicamente oggetto di (tempestivo) ricorso per cassazione, in difetto di che si forma il giudicato endofallimentare. Vero è che, nella specie, il decreto del giudice delegato non aveva ammesso la parte di credito che in sede di opposizione il Tribunale ha accolto. Ma L. Fall., art. 99, che regola interamente la materia, non prevede questa ulteriore tutela successiva per il creditore concorrente, il cui interesse, al pari di quello della massa dei creditori, è tutelato nel giudizio di opposizione del curatore.

Nè giova al ricorrente richiamare la sentenza di questa Corte, n. 8869/17, che riguarda fattispecie diversa da quella in esame, ovvero l’impugnazione da parte di un creditore tardivo di un provvedimento d’ammissione al passivo del medesimo credito emesso a favore di altro creditore; in tal caso, la Corte ha affermato il principio dell’onere dell’impugnazione del credito altrui nel termine ex art. 99, avverso il decreto del giudice delegato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 4600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

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