Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16268 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16268 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 20225-2011 proposto da:
HAILOVIC ZAI HLLZRA81T41Z15711) elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA SUVERETO 250, presso lo studio dell’avvocato
RUSSO ALESSANDRO, c/o Pozzessere, che lo rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
PREFETTURA di PESCARA;
– intimata avverso l’ordinanza n. 306/2011 del GIUDICE DI PACE di
PESCARA del 27/05/2011, depositata il 31/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

°12

Data pubblicazione: 27/06/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO
RUSSO.
CONSIDERATO
Che non risulta eseguito il deposito dell’avviso di ricevimento
della raccomandata relativa all2 notifica a mezzo posta del ricorso per

ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. tempestivamente notificata all’avvocato
della ricorrente, unitamente all’avviso di udienza, in data 2,

2013 a mani del portiere dello stabile (non rilevando che la spedizione
della raccomandata di cui all’art. 139, quarto comma, sia avvenuta solo
successivamente, in data 5 marzo 2013, dato che la notifica si
perfeziona alla data della consegna al portiere e non a quella della
spedizione della raccomandata: ex ~kis, Cass. 7349/2003, 9329/1997,
665/1988);
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile (cfr., per
tutte, Cass. Sez. Un. 627/2008) ;
che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non
occorre provvedere sulle spese processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 gennaio
2013.

cassazione, omissione della quale si dava atto, peraltro, nella relazione

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