Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16268 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6404/2014 R.G. proposto da:

Cà Mia Marcallese s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

corrente in (OMISSIS) (MI), con gli avv.i Stefano Carmini, Daniela

Zamboni e Claudio Lucisano e con domicilio eletto presso lo studio

di quest’ultimo in Roma, Via Crescenzio n. 91;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia, Milano, n. 108/06/13, pronunciata il 20 giugno 2013 e

depositata il 29 luglio 2013, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile

2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

1. La contribuente, società operante nel settore dell’attività di costruzione e compravendita di immobili, stipulava quale promissario acquirente un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un terreno edificabile. In concomitanza con la stipula del predetto preliminare veniva avviato un giudizio tra il promittente venditore Viola s.r.l. e i suoi danti causa, sig.i S., ed avente ad oggetto lo stesso terreno, tant’è che all’accordo transattivo poi raggiunto tra le parti a definizione della vertenza partecipava anche la società contribuente. In forza dell’anzidetta transazione la parte ricorrente si impegnava infatti a versare Euro 120.000,00 ai primi danti causa, oltre ad altri 180.000,00 Euro in favore della società Viola s.r.l. quale prezzo del contratto di compravendita, medio tempore stipulato.

2. A seguire la contribuente era oggetto di una verifica fiscale che culminava, con specifico riferimento all’anno d’imposta 2007, con un p.v.c. della Guardia di Finanzia che proponeva la ripresa a tassazione di due voci di costo, uno dei quali afferiva alla somma versata di Euro 120.000,00, e che la contribuente aveva contabilizzato tre le rimanenze finali del 2006 e tra quelle iniziali del 2007 in pretesa violazione dell’art. 110 TUIR, comma 1, lett. b).

3. Aderendo alle conclusioni della GDF l’Ufficio notificava così alla contribuente un avviso di accertamento ai fini Ires e Irap, oltre interessi e sanzioni, tempestivamente impugnato dalla contribuente. L’atto impositivo avversato superava il vaglio di entrambi i gradi di giudizio, ambedue quindi favorevoli all’Ufficio.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente che svolge due macro-doglianze, ciascuna delle quali ingloba a sua volta un triplice grappolo di censure, ossia una principale e altre due in via gradata e ulteriormente gradata. Resiste l’Avvocatura generale dello Stato, costituitasi solo ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1; mentre il patrono della contribuente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su un motivo di gravame in violazione dell’art. 112 c.p.c., in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.1 In particolare, la decisione gravata sarebbe illegittima per aver la CTR confermato la decisione di primo grado avvallando la ripresa a tassazione della somma di 120.000,00 Euro, versata nell’ambito dell’accordo transattivo, e che in tesi dell’Ufficio non poteva essere qualificata come un “onere accessorio di diretta imputazione” all’acquisito dei diritti dominicali sull’immobile compravenduto come sostenuto dalla società contribuente. Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, quella somma doveva essere esclusa dal novero dei “beni-merce” di cui all’art. 110 TUIR, comma 1, lett. b). Segnatamente la parte ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza di secondo grado sotto il profilo dell’omessa pronuncia e/o della motivazione meramente apparente: il Collegio d’appello avrebbe disatteso la doglianza svolta avverso la decisione di primo grado senza fornire una motivazione logica e congrua.

2. E’ bene premettere, in diritto, i consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte:

a) la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, cioè, in particolare, ove non siano indicati gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento ovvero tali elementi siano indicati senza un’adeguata disamina logica-giuridica, mentre tale evenienza resta esclusa con riguardo alla valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. S.U. 21 dicembre 2009, n. 26825);

b) la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3 novembre 2016 n. 22232).

2.1 In particolare, è stato affermato che “Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., S.U. n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata)” (Cfr. Cass., V, n. 20414/2018).

2.2 Tanto premesso, la censura è fondata non potendosi desumere dalle poche righe di motivazione che la CTR abbia vagliato i fatti di causa e le doglianze svolte dalla parte ricorrente. Infatti, dalla lettura della sentenza risulta che la CTR abbia recepito acriticamente le posizioni del primo grado e, quindi, non può soccorrere neppure il principio della motivazione per relationem.

Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (Cass., S.U. n. 14815/2008).

Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI – 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI – 5, n. 22022/2017).

Il motivo è quindi fondato ed assorbente.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia – Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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