Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16267 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31712-2018 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PICO DELLA

MIRANDOLA 56/H, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BRUNETTI, che

lo rappresenta e difende, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) s.p.a., in persona del

curatore p.t.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositato il

24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 24.9.18 il Tribunale di Nocera Inferiore rigettò l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., proposta da S.F. avverso il decreto del giudice delegato, confermando la relativa motivazione secondo cui era da escludere l’insinuazione al passivo della somma vantata poichè la domanda era fondata su un decreto ingiuntivo non munito della dichiarazione di esecutorietà alla data della dichiarazione di fallimento.

Ricorre in cassazione il S. con due motivi, illustrati con memoria.

Il giudice designato ha formulato la memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99, avendo il Tribunale ritenuto inammissibile la documentazione prodotta con l’opposizione allo stato passivo a sostegno del credito oggetto d’insinuazione al passivo.

Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame dei documenti prodotti con l’opposizione allo stato passivo.

I due motivi, esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi, sono fondati. Il Tribunale ha respinto l’opposizione allo stato passivo perchè fondata su un decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo e che, dunque, non era opponibile al fallimento.

Va osservato che i documenti prodotti, come consentito dalla L. Fall., art. 99, in sede di opposizione allo stato passivo, analiticamente descritti in ricorso e ad esso allegati (diretti espressamente a rappresentare il rapporto sottostante al decreto ingiuntivo, relativo all’attività di amministratore della società fallita per determinati periodi) non sono stati ritenuti inammissibili dal Tribunale, che però non ha esaminato i fatti ivi rappresentati, la cui allegazione in giudizio era da ritenere implicita nella descrizione del contenuto dei documenti, e si è limitato a ribadire la inopponibilità alla massa del decreto ingiuntivo non esecutivo.

Ora, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un patto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il patto rappresentato sul documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., n. 16812/18; n. 19150/16).

Nel caso concreto, il Tribunale ha fondato la propria decisione esclusivamente sul decreto ingiuntivo emesso, senza esaminare i documenti regolarmente prodotti ed allegati al ricorso, con descrizione del relativo contenuto, che configurano la prova del rapporto sottostante inerente all’attività lavorativa svolta quale amministratore della società poi dichiarata fallita. Per quanto esposto, il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, anche per il regime delle spese del grado di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i due motivi del ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA