Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16267 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14137-2016 proposto da:

VIEMME AUTOMOBILI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEVERE 44, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

FCE BANK PLC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1775/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che con sentenza del 25 agosto 2008 il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione, proposta da FCE Bank plc, a decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da Viemme Automobili Srl e riguardante il pagamento di Euro 82.731,64 oltre interessi e spese quale restituzione di interessi pagati sul prezzo di prodotti della casa automobilistica Ford acquistati dalla opposta e incassati dalla opponente come cessionaria dei crediti di Ford Italia nei confronti dei concessionari Ford;

rilevato che FCE Bank plc ha presentato appello, e che con sentenza del 16 marzo 2016 la Corte d’appello di Roma lo ha accolto, revocando quindi il decreto ingiuntivo e respingendo la domanda monitoriamente proposta di Viemme Automobili Srl;

rilevato che quest’ultima ha pertanto proposto ricorso, fondato su un unico motivo, da cui si difende con controricorso FCE Bank;

rilevato che sia la ricorrente sia la controricorrente hanno depositato memoria;

ritenuto che l’unico motivo del ricorso, in rubrica presentato come denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. e conseguentemente anche degli artt. 1183, 1185, 1219, 1282 e art. 1325 c.c., n. 2, artt. 1498 e 1499 c.c., a tacer d’altro patisce di genericità, in quanto, dopo avere addotto appunto come violazione e falsa applicazione – preliminare all’analogo error in iudicando che prospetta per le ulteriori norme invocate – le norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 ss. c.c., nella illustrazione della censura non ne menziona specificamente alcuna come non rispettata dal giudice di merito nell’interpretazione delle clausole contrattuali che hanno governato la controversia, in tal modo inficiando di inammissibilità tutto il motivo;

ritenuto che, anche qualora ciò fosse superabile, la corte territoriale offre comunque una limpida motivazione per mostrare il suo iter di ragionamento interpretativo che l’ha condotta a ritenere che, alla luce dell’art. 12 del contratto de quo, non sia stato pattuito – come sostenuto invece dall’attuale ricorrente – che il concessionario sia del tutto libero di decidere quando pagare, divenendo proprietario dei veicoli e degli altri prodotti solo al momento del pagamento, con la conseguenza che l’obbligazione di pagamento non sia assistita da un termine iniziale onde non possono decorrere interessi: al contrario, il giudice d’appello perviene ad affermare che il contratto ha previsto per il pagamento un termine, nel senso che debba essere effettuato prima della consegna dei beni alla concessionaria;

rilevato che il ricorso non è idoneo a censurare tale valutazione, in quanto di sostanza fattuale ed esternata tramite una motivazione del tutto adeguata, che la sottrae quindi al controllo del giudice di legittimità (cfr. Cass. 10271/2016, Cass. 10464/2014 e Cass. 6641/2012);

ritenuto quindi che, in conclusione, la ricorrente debba essere condannata a rifondere alla controricorrente le spese processuali del grado, come liquidate in dispositivo;

ritenuto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 7200 oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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