Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16267 del 27/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16267 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 13/11/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Luigi Azzarito,

Gianfranco Baldassarre, Antonio

Bergamo, Giovanni Birtoli, elett.te dom.ti in Roma,
piazza del Popolo 18, c/o studio dell’avv.to Pietro
Frisani, che li rappresenta e difende per procure
speciali allegate al ricorso (e dichiara di voler
ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti
recapiti: posta elettronica p.frisani@studiofrisani.com
p.e.c. pietrofrisani@pec.ordineavvocatifirenze.it , fax
055. 2741039);

– ricorrenti –

contro

1

Data pubblicazione: 27/06/2013

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato
presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12,
(n. fax per il ricevimento degli atti 06/96514000, pec:

– controricorrente nonché sul ricorso proposto in via incidentale
condizionata da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze come sopra
rappresentato e difeso;
– ricorrente incidentale nei confronti di

Luigi Azzarito,

Gianfranco Baldassarre, Antonio

Bergamo, Giovanni Birtoli;
intimati avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza
emesso e depositato il 18 luglio 2011, R.G. n. 564/10;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Carlo Destro che ha concluso per il
rigetto del ricorso e l’assorbimento del ricorso
incidentale;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

2

ags m2@mailcert.avvocaturastato.it );

Rilevato che:
Con ricorso in riassunzione del 20 ottobre 2010
1. Luigi Azzarito, Gianfranco Baldassarre, Antonio
Bergamo, Giovanni Birtoli hanno chiesto alla
Corte di appello di Potenza la condanna del
Ministero dell’Economia e delle Finanze al

per la durata eccessiva e non ragionevole del
giudizio proposto davanti al T.A.R. Puglia, con
ricorso del 17 marzo 1998 e definito con sentenza
del 21 novembre 2007.
2. Si è costituito il Ministero eccependo
l’inammissibilità del ricorso per diversità delle
firme dell’avv.to Frisani di autenticazione delle
sottoscrizioni dei ricorrenti nelle originarie
procure e nel ricorso per riassunzione.
1. La Corte di appello di Potenza – dopo aver
rilevato che “le procure allegate all’originario
ricorso proposto davanti alla Corte di appello di
Lecce consistono in altrettanti fogli
materialmente congiunti al ricorso mediante
spillatura, in rapporto di soluzione di
continuità con lo stesso, e che esse, oltre alla
formulazione generica del mandato e alla mancanza
di data, non contengono alcun riferimento
esplicito agli elementi essenziali del giudizio
che si è inteso promuovere (quali l’indicazione
delle parti e del processo presupposto)” – ha
dichiarato l’improponibilità della domanda e

3

risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subìto

compensato le spese.
2. Ricorrono

per

cassazione

Luigi

Azzarito,

Gianfranco Baldassarre, Antonio Bergamo, Giovanni
Birtoli affidandosi a due motivi di impugnazione
con i quali si deduce: a) la violazione dell’art.
83 c.p.c. e successive modifiche con riferimento

art. 2 della legge n. 89/2001 e le procure
rilasciate

su

fogli

separati

cuciti

meccanicamente all’atto predetto. Secondo i
ricorrenti, contrariamente a quanto ritenuto
erroneamente dalla Corte territoriale, devono
considerarsi validamente rilasciate e apposte le
procure alle liti ex art. 83 c.p.c. iscritte in
fogli materialmente congiunti al

ricorso

notificato e contenenti uno specifico riferimento
a un giudizio ex art. 2 della legge n. 89/2001;
b) contraddittoria motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ex art.
360 n. 5 c.p.c. in relazione alla riferibilità
della procura al giudizio. Secondo i ricorrenti
la Corte di appello è incorsa in palese
contraddizione laddove ha rilevato il riferimento
della procura a un giudizio di equa riparazione e
ha nello stesso tempo affermato la non
riferibilità delle procure all’atto cui accedono.
3. Si difende con controricorso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e propone ricorso
incidentale condizionato con il quale deduce: a)

4

alla materiale congiunzione tra il ricorso ex

violazione e falsa applicazione dell’art. 2934 e
seguenti c.c. nonché 2964 c.c. in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c., b) violazione e falsa
applicazione dell’art. 2934 e seguenti

c.c.

nonché 2964 c.c. in relazione all’art. 360 n. 4
c.p.c., c) nullità della sentenza per violazione

4 c.p.c. Con i primi due motivi di ricorso
incidentale il Ministero censura, sotto i diversi
profili dell’error in indicando e in procedendo,
il mancato rilievo, da parte della Corte di
appello, della prescrizione decennale del diritto
all’equa riparazione in quanto azionabile nel
Corso del giudizio presupposto e prima
dell’entrata in vigore della legge n. 89/2001.
Con il terzo motivo Il Ministero censura la
mancata pronuncia della Corte di appello
sull’eccezione spiegata in via preliminare
dall’Amministrazione in punto di inammissibilità
del ricorso per difformità delle firme apposte
dell’avvocato Frisani sull’originario ricorso
depositato innanzi alla Corte di appello di Lecce
(dichiaratasi incompetente in favore della Corte
di appello di Potenza) rispetto alle firme
apposte dall’avv.to Frisani nell’atto di
riassunzione.
Ritenuto che
4. Il

ricorso

giurisprudenza

principale

è

legittimità

di

5

fondato.
è

La
ormai

dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.

univocamente orientata nel senso di ritenere la
materiale congiunzione della procura, rilasciata
su foglio separato, all’atto cui si riferisce,
Come un requisito meramente strumentale
all’accertamento della contestuale notifica alla
controparte della procura e dell’atto e alla

al difensore la procura in relazione all’atto che
viene notificato. Ciò ha portato la
giurisprudenza a ritenere irrilevanti particolari
requisiti di congiunzione e di continuità del
testo che viene notificato e a valorizzare la
valutazione del giudice di merito in ordine alla
riferibilità della procura all’atto (Case. Civ. I
sezione n. 29785 del 19 dicembre 2008). Nel
presente giudizio invece la Corte di appello non
ha adeguatamente valutato i due elementi,
fondamentali ai fini della indagine che la
giurisprudenza indicata ha posto come finalità
del controllo di validità della procura, elementi
di cui pure ha dato atto, e cioè la notifica
della procura rilasciata su foglio separato ma
materialmente congiunto al ricorso e il
riferimento dello stesso al giudizio di equa
riparazione.
5. Quanto al ricorso incidentale deve affermarsene
l’infondatezza, per ciò che concerne la richiesta
di rilievo della prescrizione, alla luce della
giurisprudenza ormai univoca di questa Corte

6

verifica della volontà della parte di rilasciare

sulla incompatibilità del regime decadenziale
speciale previsto dalla legge n. 89/2001 con
l’istituto della prescrizione. Per quanto
riguarda invece il terzo motivo attinente alla
dedotta diversità delle firme apposte dall’avv.to
Frisani, per l’autentica della sottoscrizione dei

riassunzione, se ne rileva l’inammissibilità in
difetto di una impugnazione della sottoscrizione
del difensore con querela di falso.
6. Il ricorso principale va pertanto accolto e
quello incidentale respinto. La causa può essere
decisa nel merito per l’insussistenza di ragioni
che giustifichino l’espletamento di ulteriore
attività istruttoria nonché in relazione al
carattere presuntivo, ai fini della liquidazione
del danno, che la giurisprudenza attribuisce ai
parametri derivanti dall’applicazione della
giurisprudenza della Corte E.D.U.
7. Nella specie il giudizio presupposto è durato 9
anni e 8 mesi e ciò comporta una determinazione
della durata non ragionevole del processo in 6
anni e 8 mesi periodo cui va applicato, per la
liquidazione dell’indennizzo, il parametro di 750
euro di indennità annua per i primi tre anni e di
1.000 euro per i successivi. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze va pertanto
condannato al pagamento, in favore di ciascun
ricorrente, della somma di 5.750 euro con

7

ricorrenti, sul ricorso originario e su quello in

interessi dalla domanda al saldo e al pagamento
delle spese del giudizio di merito e di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta
l’incidentale, cassa il decreto impugnato e, decidendo

favore di ciascun ricorrente e a titolo di equa
riparazione ex legge n. 89/2001, della somma di euro
5.750 con interessi dalla domanda al saldo. Condanna il
Ministero al pagamento delle spese del giudizio di
merito liquidate in euro 1.190, di cui 100 per spese,
600 per diritti e 490 per onorari e del giudizio di
cassazione liquidate in complessivi euro 550 oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
13 novembre 2012.

nel merito, condanna il Ministero al pagamento, in

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