Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16267 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21873/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. MARIO NUSSI,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. VINCENZO

SINOPOLI in Roma, Viale Angelico, 38;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del

Friuli-Venezia Giulia, n. 8/10/13, depositata in data 20 febbraio

2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile

2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società contribuente (OMISSIS) SPA ha impugnato un avviso di accertamento relativo ai periodi di imposta degli esercizi 2004 e 2005, con il quale venivano recuperate a tassazione IRES e IRAP per indebita deduzione di quote di ammortamento di un macchinario (“402 impianto squadra bordatrice”). L’atto impositivo traeva origine da una verifica fiscale, nel corso della quale si accertava l’irregolare rivalutazione di cui alla L. 21 novembre 2000, n. 342, i cui termini erano stati riaperti per effetto della L. 24 dicembre 2003, n. 350, per non avere la società contribuente proceduto alla rivalutazione di tutti i beni della medesima categoria omogenea cui apparteneva il macchinario in oggetto. La società contribuente ha dedotto che non fosse necessario rivalutare i beni il cui valore non fosse disallineato rispetto al valore di mercato.

La CTP di Gorizia ha rigettato il ricorso e la CTR del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza in data 20 febbraio 2013, ha accolto l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che la rivalutazione debba essere applicata solo a quei beni di cui vi fosse prova dello scostamento tra costo storico e valore di mercato, ritenendo non fornita la prova di tale scostamento quanto ai beni non oggetto di rivalutazione. Ha, inoltre, rilevato il giudice di appello che la rivalutazione ai fini fiscali è una facoltà del contribuente, rispetto alla quale l’Ufficio può procedere, ove ritenga sussistere i presupposti della rivalutazione anche per i beni non rivalutati, alla rivalutazione anche dei beni non opzionati dal contribuente.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; resiste con controricorso il fallimento della società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 11 e della L. n. 350 del 2003, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente effettuata la rivalutazione del macchinario indicato in premessa, benchè la contribuente non avesse rivalutato tutti i beni della stessa categoria omogenea. Deduce l’Ufficio ricorrente che il mancato esercizio della facoltà di rivalutazione in relazione all’intera categoria omogenea cui appartiene il cespite oggetto di rivalutazione fa venir meno l’effetto della rivalutazione ai fini fiscali. Censura, inoltre, il ricorrente l’affermazione della CTR, secondo cui la mancata rivalutazione di alcuni cespiti della stessa categoria avrebbe dovuto comportare l’applicazione del regime opzionale anche ai beni non rivalutati.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo e controverso, circa l’asserita corrispondenza (i.e., il mancato disallineamento) del valore corrente rispetto al valore di iscrizione dei beni esclusi dalla rivalutazione. Evidenzia il ricorrente come tale corrispondenza fosse stata ampiamente illustrata nelle controdeduzioni in appello.

2 – Il primo motivo è fondato. La legge in oggetto, art. 10, prevede per i soggetti indicati nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 87, comma 1, lett. a) e b), “la possibilità anche in deroga all’art. 2426 c.c., e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, di rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa”. Il successivo art. 11, prevede al comma 1, che la rivalutazione debba “riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea” e l’art. 12, dispone che il contribuente possa affrancare fiscalmente il bene rivalutato, versando sui maggiori valori iscritti l’imposta del 19% (se si tratta di beni ammortizzabili), importo rateizzabile, nonchè indeducibile (commi 1 e 2). Dispone, poi, il D.M. 13 aprile 2001, n. 162, art. 4, che i beni materiali ammortizzabili diversi dai beni immobili debbano essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

2.2 – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’applicazione della rivalutazione all’intera categoria economica si configura come una vera e propria condizione per poter usufruire del regime opzionale della rivalutazione ai fini fiscali, con la possibilità di affrancare il maggior valore dei beni rivalutati previo pagamento dell’imposta sostitutiva, sicchè, in caso di violazione di tale obbligo, e cioè di esclusione di alcuni beni dalla rivalutazione, gli effetti fiscali della rivalutazione stessa devono essere disconosciuti per tutti gli altri beni della stessa categoria (Cass., Sez. V, 28 settembre 2018, n. 23491; Cass., Sez. V, 30 novembre 2017, n. 28728; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2015, n. 21349).

2.3 – La decadenza dalla rilevanza ai fini fiscali della rivalutazione in caso di mancata applicazione della rivalutazione a tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea è, del resto, un effetto della natura opzionale del regime della rilevanza fiscale della rivalutazione. Se, difatti, il contribuente non procedesse alla rivalutazione ai fini fiscali di tutti i beni e vi fossero beni appartenenti alla categoria omogenea non oggetto di rivalutazione, l’Ufficio non potrebbe sostituirsi al contribuente (come invece propugna la sentenza impugnata) nell’esercitare la scelta del regime opzionale, in quanto scelta riservata al contribuente, dovendo invece limitarsi a prendere atto della non riconoscibilità della rivalutazione ai fini fiscali, disconoscendo (ove la rivalutazione fosse avvenuta applicando il maggior valore a incremento del costo storico) le maggiori deduzioni sulle conseguenti maggiori quote di ammortamento, come invece operato dall’Ufficio.

La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi e va cassata. E’ assorbito l’esame del secondo motivo. Alla CTR a quo è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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