Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16267 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. III, 09/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17354/2009 proposto da:

COMUNE DI SERSALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio

dell’avvocato ANDREOZZI PIERVANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SCIUMBATA LUIGI giusta mandato ad litem a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato BORELLO

FRANCESCANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPA’

FRANCO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 460/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 25/01/08, depositata il 28/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato Bisogni Anna Maria, (delega avvocato Luigi

Sciumbata) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

1.- Il COMUNE DI SERSALE (di seguito, brevemente, COMUNE) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro pronunciata in data 28-6-2008 nella controversia con M.A..

Detta sentenza ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Catanzaro limitatamente all’accoglimento dell’opposizione del COMUNE avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza del M. per il pagamento di competenze professionali e, in parziale accoglimento dell’appello del M., ha accolto la domanda di arricchimento senza giusta causa da quest’ultima proposto, condannando il COMUNE al pagamento in suo favore della somma di Euro 30.000,00 oltre interessi e spese del doppio grado.

1.1. Ha resistito al ricorso il M., depositando controricorso.

2. Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, è stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c., regolarmente notificata.

2.1. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c., si legge:

“(…)3. – Il ricorso appare inammissibile perchè formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., qui applicabile, come introdotto dall’art. 6, del cit. D.Lgs., in base al quale nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

3.1. Invero il primo motivo – denunciarne omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – non si conclude e nemmeno contiene “la chiara indicazione” richiesta dall’art. 366 bis c.p.c., dal momento che questa, secondo i canoni elaborati da questa Corte, deve consistere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603). Nel caso di specie il ricorrente sollecita questa Corte a verificare se la motivazione della decisione impugnata sia o meno sufficiente a configurare l’ipotesi di cui all’art. 2041 c.c., (nella sostanza richiedendo a questa Corte di legittimità un inammissibile intervento in sovrapposizione rispetto alla valutazione in fatto del giudice del merito).

3.2. Il secondo e il terzo motivo denunciami violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non si concludono e neppure contengono la formulazione di un quesito di diritto adeguato, concludendosi i due motivi con il mero interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo. I suddetti quesiti difettano del requisito essenziale della specifica, diretta ed autosufficiente formulazione di un interpello alla Corte di cassazione sull’errore di diritto asseritamente commesso dai giudici del merito e sulla corretta applicazione della norma quale proposta nella specie dalla ricorrente”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente e che pertanto fa proprie.

3. – In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

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