Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16266 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11679-2016 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALI COMANO 95,

presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO CESARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERGIO LUCISANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE MONTEPAONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AUREALIA 407, presso lo studio

dell’avvocato SIMONA MARTELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI CARIDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1319/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che S.G. ha presentato ricorso per cassazione avverso sentenza 23 settembre – 21 ottobre 2015 della Corte d’appello di Catanzaro che ha rigettato il suo appello avverso sentenza del 19 dicembre 2007 del Tribunale di Catanzaro, sezione di Chiaravalle, la quale aveva respinto la domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti del Comune di Montepaone per i danni che gli sarebbero derivati da una caduta su una strada comunale;

rilevato che il ricorso si articola in due motivi, il primo denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., nonchè, ex art. 360, comma 1, n. 5, insufficienza e contraddittorietà motivazionale sui punti decisivi della controversia, e il secondo denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., ed errata valutazione sulle risultanze processuali nonchè vizio motivazionale analogo a quello censurato nel precedente motivo;

rilevato che il Comune di Montepaone si difende con controricorso;

rilevato altresì che sia il ricorrente sia il controricorrente hanno depositato memoria;

considerato che il primo motivo censura la sentenza di secondo grado perchè la domanda proposta in primo grado era stata sia fondata sulla fattispecie aquiliana di cui all’art. 2043 c.c., sia sulla fattispecie di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., onde avrebbe errato il giudice d’appello nel ritenere invece proposta soltanto la domanda per responsabilità aquiliana, e che il secondo motivo lamenta una errata valutazione delle risultanze processuali con relativo vizio motivazionale in riferimento all’azione aquiliana;

considerato peraltro che la corte territoriale non si basa soltanto sulla ratio decidendi della negazione della sussistenza, nel thema decidendum, dell’azione di cui all’art. 2051 c.c., giacchè esamina, a ben guardare, pure questa domanda nel merito, anche per questa via giungendo a disattendere la relativa pretesa del S.;

considerato, infatti, che la valutazione del compendio probatorio viene operata prendendo le mosse dall’affermazione che il giudice di prime cure aveva “correttamente rilevato la mancanza di prova quanto alla sussistenza di un’insidia”, per poi manifestare una completa adesione a quel che, indubbiamente, fu un accertamento correlato alla fattispecie della responsabilità oggettiva anzichè alla fattispecie della responsabilità aquiliana, in sostanza individuando il giudice di merito nella imprudenza dell’ “utente della strada” la causazione del sinistro, e richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte nel senso che il caso fortuito può essere integrato anche dal comportamento colposo del danneggiato;

considerato che nulla incide il fatto che queste argomentazioni siano state dalla corte territoriale estese altresì alla fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., giacchè quel che rileva è il fatto che non vi è impugnazione della ratio decidendi attinente, appunto, all’accertamento dell’insussistenza di un esito probatorio favorevole all’attore quanto alla fattispecie di cui all’art. 2051 c.c.;

rilevato che ciò, come già si anticipava, costituisce ratio decidendi autonoma, e che l’assenza di impugnazione di quest’ultima priva d’interesse ogni altra doglianza, conducendo il ricorso alla inammissibilità (cfr. Cass. sez. 3, 7 novembre 2005 n. 21490; Cass. sez. 3, 11 gennaio 2007 n. 389; Cass. sez. 3, 5 giugno 2007 n. 13070; Cass. sez. lav., 11 febbraio 2011 n. 3386; Cass. sez. 3, 14 febbraio 2012 n. 2108; S.U. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. sez. L, 4 marzo 2016 n. 4293);

rilevato che, visto il dettato dell’art. 92 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile, sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado, in considerazione soprattutto di una certa carenza di linearità rinvenibile nella valutazione di merito effettuata dalla corte territoriale così come esternata nella sua motivazione;

ritenuto altresì che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso, compensando le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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