Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16266 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17988-2017 proposto da:

PIANETA LUCE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO MANCINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1032/2017 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA

SEZ.DIST. di FOGGIA, depositata il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Pianeta Luce ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza della CTR della Puglia, meglio indicata in epigrafe, con la quale era stato accolto l’appello erariale e riformata la sentenza del giudice di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità degli impugnati avvisi di rettifica e liquidazione delle imposte (complementare) di registro, ipotecaria e catastale, perchè firmati da funzionario privo di qualifica dirigenziale, sul rilievo che “la documentazione esibita dall’Ufficio, consistente in uno stralcio della delega conferita ai firmatari dal capo dell’ufficio, non rappresentasse prova sufficiente a giustificare la delega”.

Secondo la CTR, invece, l’Ufficio “ha dimostrato sin dal I grado del giudizio che gli avvisi impugnati erano stati sottoscritti dal personale direttivo delegato dal titolare dell’ufficio, producendo la delega nella parte in cui venivano indicati i nomi dei delegati dal Capo l’ufficio e i loro poteri”, ed inoltre lo stesso “ha poi integrato tali prove con la esibizione integrale dell’atto di delega che prova al di fuori di ogni dubbio che i sottoscrittori degli avvisi impugnati erano stati regolarmente delegati dal capo dell’ufficio D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42”.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente affermato che “per quanto riguarda i valori contenuti negli avvisi alcuna contestazione veniva sollevata dai ricorrenti” mentre, invece, nel ricorso introduttivo del giudizio gli atti impositivi erano stati impugnati anche per difetto di idonea motivazione e perchè l’Ufficio non aveva considerato passività, oneri oltre che il vincolo di destinazione ex art. 2645 c.c., che riducevano il valore degli immobili, come riportato nella perizia di stima allegata all’atto di conferimento di immobili da parte di S.M.S., P.S. e P.L. nella costituenda società Pianeta Luce.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2011, art. 17, comma 1-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ammesso la produzione tardiva in appello di nuovi documenti, in relazione alla operata integrazione prova della delega del Capo dell’Ufficio agli impiegati della carriera direttiva che poi avevano sottoscritto gli atti impositivi impugnati, con conseguente impedimento a formulare ulteriori deduzioni difensive in relazione ai limiti dei poteri di firma.

Le censure sono infondate.

Quanto al primo profilo censorio, la ricorrente si duole, come dalla medesima evidenziato, non già di una omessa pronuncia del giudice di appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ma del fatto che il giudicante, in violazione dell’art. 115 c.p.c., ha ritenuto come non oggetto di contestazione il valore degli immobili conferiti nella società Pianeta Luce, questione di merito proposta nel ricorso introduttivo del giudizio, e deduce che una volta disattesa la questione – pregiudiziale – concernente il difetto di prova della delega di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, eccezione accolta dal giudice di prime cure, la CTR avrebbe dovuto comunque esaminare nel merito la fondatezza della pretesa tributaria, non essendo stato abbandonato il motivo di opposizione.

Tuttavia, seppure la contribuente (che ha trascritto a pag. 4 del ricorso uno stralcio dell’atto introduttivo del giudizio) abbia dedotto che un’eccezione in merito alla eccessività della pretesa impositiva fu effettivamente sollevata, in primo grado, con il ricorso introduttivo del giudizio, anche se nella sentenza impugnata la domanda di annullamento degli avvisi risulta appare basata soltanto sul difetto di sottoscrizione da parte di soggetto autorizzato e sulla carenza di adeguata motivazione, non è dato comprendere se l’eccezione sia stata riproposta, con la necessaria specificità, in fase di gravame (al cospetto del nuovo quadro documentale), nulla essendo dedotto al riguardo.

Vero è che l’onere di riproposizione in appello dell’eccezione assorbita in primo grado dalla parte rimasta vittoriosa, in modo tale da rendere manifesta la volontà e l’interesse ad una pronuncia al riguardo, vale anche nel processo tributario, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, sicchè l’omessa specifica riproposizione preclude il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che tale eccezione non abbia esaminato (Cass. n. 12191/2018, n. 14925/2011 e n. 15641/2004, cfr. per il processo civile Cass. Sez. 1 n. 11653/2020).

Il secondo profilo censura è parimenti da disattendere atteso che la contribuente si duole perchè il giudice d’appello ha ritenuto legittima la produzione in fase di gravame di copia integrale dell’atto di delega del Capo dell’Ufficio (Agenzia delle entrate-Direzione Provinciale di (OMISSIS)).

Tuttavia, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, consente la produzione nel giudizio tributario d’appello anche dei documenti anteriormente disponibili, senza che osti la preclusione generale di cui all’art. 345 c.p.c., a lume del principio di specialità del rito tributario (Cass. n. 27774/2017, Cass. n. 22776/2015, Cass. n. 7714/2013, Cass. n. 18907/2011), e senza che ciò determini una qualche violazione della legge fondamentale (Corte Cost. n. 199/2017).

Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto, con aggravio di spese processuali e raddoppio del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara che la ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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