Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16265 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22390-2018 proposto da:

T.S., B.R., in qualità di eredi di

T.O., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21,

presso lo studio dell’avvocato EDOARDO FERRAGINA, che le rappresenta

e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO MARIA

DE MATTEIS, rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO CESARE

CEREDA, MARCO RADICE, con procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 186/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 24.1.18, la Corte d’appello di Firenze accolse l’appello proposto dalla Banca MPS s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva parzialmente accolto la domanda di Be.Gi., in ordine all’acquisto di obbligazioni dello Stato argentino per Euro 10.000,00, nel giugno 1999, così pronunciando: ritenuta infondata la domanda di nullità, aveva condannato la banca al risarcimento di Euro 56.091,56 oltre interessi, riguardo alla perdita registrata alla vendita dei titoli, rigettando invece la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali.

In particolare, il Tribunale aveva ritenuto rilevante la condotta omissiva della banca che non fornì, all’atto dell’acquisto dei titoli, le notizie essenziali sulle relative caratteristiche, impedendo in tal modo al Be. di assumere consapevolmente il rischio dell’investimento, considerata la mancata diligenza della banca tuf, ex art. 23, comma 6, e art. 1218, c.c..

La Corte d’appello ha invece affermato che: il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che la differenza tra la somma impiegata per l’acquisto delle obbligazioni e il ricavato della vendita degli stessi titoli rappresentasse una “perdita secca” per l’investitore, ovvero una minusvalenza, non avendo l’attore allegato alcuna deduzione in ordine alla possibilità di un diverso e più vantaggioso impiego del denaro investito; il danno lamentato dall’attore non era conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della banca; rilievo fondamentale aveva assunto la cessione dei titoli in quanto atto idoneo ad interrompere il nesso causale, con il quale l’attore aveva valutato la convenienza dell’operazione.

B.R. e T.S., quali eredi di T.O., che era a sua volta succeduto all’originario attore Be.Gi., ricorrono in cassazione con due motivi illustrati con memoria.

Resiste Banca MPS s.p.a. con controricorso.

Il giudice designato ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21,23, del Reg. Consob n. 11522 del 1998, 26, 28 e 29, artt. 1223 e 2697 c.c., non avendo la Corte d’appello correttamente applicato le varie norme in tema d’investimento, poichè: la banca non aveva adempiuto gli obblighi informativi; i ricorrenti avevano provato il nesso di causalità tra la condotta della banca e il danno subito (pari alla minusvalenza conseguita a seguito della vendita dei titoli rispetto al prezzo d’acquisto), rapporto causale escluso infondatamente dal giudice di secondo grado per l’omessa allegazione della “possibilità di un diverso e più vantaggioso impiego della somma investita in titoli argentini”, laddove invece l’omessa informazione circa il pericolo della perdita del capitale investito doveva far ritenere riconducibile, anche in via non esclusiva, a tale inadempimento dell’intermediario il pregiudizio subito dall’investitore.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del Reg. Consob citato, artt. 28 e 29, non avendo il giudice di secondo grado considerato l’inadeguatezza dell’investimento e le mancate informazioni rese al riguardo all’investitore.

Il primo motivo, afferente alla sola questione esaminata dalla decisione impugnata, quella relativa alla prova del danno e del nesso causale (la affermazione finale circa la non rischiosità del titolo si mostra come un obiter dictum, del tutto scollegato dalla ratio decidendi), è fondato. E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all’acquisto di un prodotto finanziario, grava sull’intermediario l’onere di provare, del D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 23, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell’investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull’investitore l’onere di allegare e provare, anche in via presuntiva, che la perdita patrimoniale è eziologicamente riconducibile, anche non esclusivamente, alle caratteristiche di rischiosità del prodotto non conosciute (Cass., n. 4727/18). Onere della prova la cui osservanza, versandosi in ipotesi di causalità omissiva, va scrutinata, in ossequio alla regola del “più probabile che non”, attraverso l’impiego del giudizio controfattuale, e, cioè, collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta, sì da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma – giudizio che ben può muovere dalla stessa consistenza dell’informazione omessa (Cass. n. 12544/2017), riguardata attraverso la lente dell’id quod plerumque accidit -, se l’investitore avrebbe, ove adeguatamente informato sulle caratteristiche di rischiosità del prodotto non conosciute, desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole (Cass., n. 10111/18).

Nel caso concreto, la Corte d’appello non ha tenuto conto dei suddetti principi, avendo ritenuto non dimostrato il nesso di causalità tra l’inadempimento della banca e il danno dedotto dall’investitore per la minusvalenza per il solo fatto che quest’ultimo aveva ceduto i titoli nel febbraio 2006, quando il rischio non indicato al momento dell’acquisto si era in effetti concretizzato. L’accoglimento del motivo ne deriva di necessità. Resta assorbito il secondo motivo, in quanto la inadeguatezza della operazione di investimento è questione non specificamente esaminata dalla sentenza impugnata.

Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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