Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16265 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 26/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14048-2016 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA

47, presso lo studio dell’avvocato LUCIO ANELLI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 264/6/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di C.D. dell’avviso di accertamento, relativo ad IVA dell’annualità 2003, il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate aveva riformato la decisione di primo grado favorevole, confermando la legittimità dell’atto impositivo.

Il ricorrente, premesso di essere venuto a conoscenza della sentenza impugnata, a causa della nullità della notificazione dell’atto di appello, solo in seguito ad accesso presso gli Uffici della società Equitalia, deduce unica censura.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile non trovando applicazione la disposizione di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2.

In materia, infatti, questa Corte è ferma nel ritenere (Cass. n. 19574 del 30/09/2015) che, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, nell’ipotesi in cui ricorra, non l’inesistenza, ma la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, che fonda una presunzione “iuris tantum” di conoscenza del processo da parte dell’impugnante, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare non solo la causa di tale nullità, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile, ex art. 327 c.p.c., comma 2, un ricorso fondato sulla mera allegazione della nullità della notifica della citazione introduttiva di un giudizio, perchè effettuata ai sensi dell’art. 480 c.p.c., comma 3, ultimo inciso, malgrado l’elezione di domicilio ivi contenuta, mentre la parte ricorrente avrebbe dovuto anche allegare di non aver avuto conoscenza del processo in tempo utile alla tempestiva proposizione dell’impugnazione, sulla base di elementi idonei a far presumere la dipendenza dell’inerzia dalla dedotta nullità, precisando i tempi e i modi della tardiva conoscenza del processo e della sentenza).

Nella specie, il ricorrente ha dedotto che -malgrado nella sentenza impugnata si dava atto che l’appello era stato notificato ad esso contribuente il 4 giugno 2012 – tale notificazione non poteva ritenersi valida in quanto nella relata di notificazione (solo spillata all’atto di appello) si dava atto dell’avvenuta consegna ad esso contribuente presso lo studio del suo difensore in primo grado a mani di addetta alla ricezione non di un appello ma di un “avviso” e che, ancora, dalla nota spese allegata all’atto si evinceva che l’atto di appello era notificato nella diversa data del 24 maggio.

Ha ancora aggiunto, senza specificarne la data, di avere avuto conoscenza della sentenza conclusiva del giudizio di secondo grado soltanto a seguito di un controllo della propria posizione fiscale presso gli Uffici della società Equitalia.

Così ricostruiti i termini fattuali della vicenda processuale, alla luce dei principi sopra illustrati, l’impugnazione tardiva non può che ritenersi inammissibile non ravvisandosi (anche alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14916/2016) nelle circostanze dedotte ipotesi di inesistenza della notificazione e, soprattutto, non avendo il ricorrente fornito alcuna indicazione temporale in ordine all’avvenuta conoscenza della sentenza impugnata.

Nè a sopperire tale mancanza giovano i documenti allegati alla memoria, atto quest’ultimo destinato unicamente ad ulteriore illustrazione delle difese.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.500,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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