Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16265 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16265 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 22416-2011 proposto da:
SOSTEGNO ALBERTO ( SSTLRT61C281438H)

elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZZA GIUNONE REGINA l, presso lo
studio dell’avvocato CARLEVARO ANSELMO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARAGONA
SERGIO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

2012
2147

BELPOWER SRL 09248490014, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PANAMA,52, presso lo studio dell’avvocato
CELLI EMILIANO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BELLETTI ANDREA giusta procura
in calce alla comparsa di risposta;

Data pubblicazione: 27/06/2013

- resistente

avverso la sentenza n. 14912/2011 del TRIBUNALE di
ROMA del 14/06/11, depositata 1’11/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/03/2012 dal Presidente Relatore Dott.

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

GIUSEPPE SALME’;

R.g. 22416/2011
Rilevato in fatto

che Alberto Sostegno ha proposto regolamento di competenza
avverso la sentenza del tribunale di Roma dell’il luglio 2011

controversia avente ad oggetto la domanda di dichiarazione
dell’invalidità della deliberazione dell’assemblea dei soci
della Belpower s.r.l. che, preso atto delle sue asserite
dimissioni dalle funzioni di componente del consiglio
d’amministrazione, ha modificato la struttura della società
prevedendo la nomina di un amministratore unico, invalidità
che, secondo l’attore Alberto Sostegno, socio e già
amministratore delegato, derivava dal fatto che: a) non era
vero che si era dimesso dalla carica di componente del
consiglio di amministrazione, b) l’assemblea non era stata
regolarmente convocata e c) comunque l’assemblea aveva
deliberato su temi estranei all’ordine del giorno;
che il ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe
contrastante con l’art. 34 del d.l.vo n. 5 del 2003 sia
perché i vizi della delibera societaria impugnata
rappresenterebbero una violazione di diritti indisponibili,
sia perché la controversia esulerebbe da quelle che l’art. 21
dello statuto della società rimette alla competenza
arbitrale, avendo ad oggetto un conflitto tra amministratore

che ha dichiarato la competenza arbitrale in ordine alla

e società e non tra soci o tra soci e società o, non potendo
distinguersi la qualità di socio da quella di amministratore,
la competenza spetterebbe comunque al giudice ordinario;
che la Belpower s.r. ha presentato memoria con la quale

che il procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata la
competenza arbitrale;
ritenuto in diritto

che il ricorso per regolamento di competenza non merita
accoglimento e deve essere dichiarata la competenza
arbitrale;
che, infatti, l’art. 806 c.p.c. prevede che le parti posson
far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte
che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo
espresso divieto di legge;
che attengono a diritti indisponibili le controversie aventi
ad oggetto delibere di assemblee societarie aventi oggetto
illecito o impossibili che danno luogo a nullità rilevabile
anche d’ufficio da parte del giudice, e che a tali
deliberazioni l’art. 2479

ter c.c. equipara quelle prese in

assoluta mancanza di informazione;

chiede il rigetto del ricorso;

che dallo stesso ricorso per regolamento di competenza e
dagli atti allo stesso allegati risulta che l’avviso di
convocazione dell’assemblea del 13 dicembre 2007, nella quale
venne adottata la delibera impugnata, è stato spedito con

all’assemblea ha partecipato l’altro socio, Reibel s.a.;
che la controversia ha ad oggetto l’interpretazione dell’atto
di convocazione dell’assemblea, discutendosi solo del se
oggetto della delibera fossero le dimissioni del ricorrente
dalla carica di amministratore delegato o anche da quella di
componente del consiglio di amministrazione e che pertanto è
suscettibile di formare oggetto di transazione e quindi di
essere deferite ad arbitri;
che è pacifico tra le parti che il ricorrente ha la qualità
di socio e che la concorrente qualità di componente del
consiglio d’amministrazione non può far venir meno la
sussistenza di una controversia tra socio e società, che, ai
sensi dello statuto, può essere rimessa all’arbitro nominato
dal presidente del Consiglio dell’ordine dei commercialisti;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza
dell’arbitro.

plico raccomandato del 4 dicembre 2007 al ricorrente e che

Così deciso in Roma il 19 marzo 2012 nella camera di

consiglio della sesta sezione civile -sezione prima.

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