Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16265 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5115-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato SIMONA MAGNANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3311/2016 della COMM. TRIB. REG. EMILIA

ROMAGNA, depositata il 24/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. VISONA’ STEFANO che ha chiesto

accoglimento del ricorso avverso la sentenza della CTR di Bologna n.

311/2016 R. Sent. depositata il 24 novembre 2016.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 3311, pronunciata il 17 ottobre 2016 e depositata il 24 novembre 2016, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti di D.G., notaio rogante, e confermato la decisione di prime cure che aveva annullato l’avviso di liquidazione recante la rettifica delle imposte di registro ed ipocatastali dovute in relazione al contratto di costituzione di rendita vitalizia, dietro cessione della nuda proprietà di immobili, intercorso tra F.A. e M.S., da una parte, e Ma.St., dall’altra, contratto registrato in data (OMISSIS).

Il giudice del gravame, per quel che qui rileva, ha ritenuto che al momento della stipula i contribuenti avevano espresso l’opzione per la tassazione dell’atto, ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, con applicazione del criterio cd. del prezzo valore, e ciò non di meno che l’Agenzia aveva rettificato la base imponibile dell’imposta che, in tal modo, veniva liquidata in relazione al valore della rendita costituita, maggiore al valore in comune commercio dei beni ceduti.

Si legge, altresì, nella sentenza impugna che “Poichè il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, fa salvo quanto disposto negli articoli seguenti, la deroga alla L. n. 266 del 2005, art. 43, prevista dal comma 497, implica anche la deroga agli articoli seguenti, come l’art. 46, che sono norme particolari regolatrici di casistiche particolari, della più generale normativa prevista dall’art. 43”, ed ancora che “L’utilizzo di tale normativa ha quale corollario di impedire all’ufficio di effettuare un accertamento di maggior valore.”.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, cui resiste D.G., notaio rogante, con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Là ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43 e 46, e dell’art. 14 preleggi, deducendo che, avuto riguardo al rapporto di regola ed eccezione intercorrente tra i citati art. 43 e art. 1, comma 497, la disciplina posta in tema di tassazione degli atti costitutivi di una rendita vitalizia (citato art. 46) si pone al di fuori di detto rapporto integrando, con riferimento alla determinazione della base imponibile, regola a sua volta speciale rispetto agli stessi criteri di tassazione posti dal citato art. 43 (gli unici derogati dall’applicazione del criterio cd. del prezzo valore).

Il motivo è fondato e va accolto.

La L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, per quel che qui rileva, dispone: “In deroga alla disciplina di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, e fatta salva l’applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), ultimo periodo, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito.”.

La Corte ha già avuto modo di rilevare la portata sostanziale di detta disposizione, a fronte della valenza meramente procedimentale delle regole poste dalla cd. valutazione automatica degli immobili attraverso i parametri catastali (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, cc. 4 e 5), rimarcando che la disciplina in discorso (del cd. prezzo valore) si pone quale regola alternativa, su opzione del contribuente, di determinazione della base imponibile, al ricorrere dei requisiti soggettivi e oggettivi ivi delineati (tra le altre, Cass. n. 27692/2020).

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 6/2014, ha rilevato che la regola del prezzo valore “esprime anche un’evidente valenza agevolativa, laddove consente al contribuente di non scegliere immancabilmente, tra i diversi criteri di determinazione della base imponibile, quello fondato sul valore “tabellare” (che potrebbe essere meno vantaggioso in situazioni congiunturali avverse), bensì quello ritenuto meno oneroso e quindi più conveniente.”.

Ne discende che il rapporto che intercorre tra la regola, alla cui stregua la base imponibile dell’imposta di registro è rappresentata “dal valore del bene o del diritto”, quale valore venale in comune commercio (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43), e l’eccezione, che identifica detta base imponibile, su richiesta della parte acquirente, nel “valore dell’immobile determinato ai sensi del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto” (citato art. 1, comma 497), e che ha riguardo alle “cessioni… aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze” (citato art. 1, comma 497), involge esclusivamente il criterio legale di tassazione dell’atto afferente, come detto, alla determinazione della base imponibile, così che non può estendersi al di fuori di detto ambito applicativo, e con riferimento a quelle fattispecie la cui base imponibile non risulti omogeneamente determinata secondo il valore del bene o del diritto oggetto di cessione.

Pertanto, con riferimento al disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 46, comma 1, alla cui stregua la base imponibile dell’atto di costituzione di rendita vitalizia “è costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita”, l’applicazione del criterio (sostanziale) di tassazione dell’atto legato al valore tabellare dell’immobile oggetto di cessione (citato art. 1, comma 497) non può risolvere, nè delimitare (anche sotto il profilo procedimentale; art. 52, comma 5-bis, come introdotto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 23-ter, conv. in L. n. 248 del 2006), il potere impositivo dell’amministrazione che, per l’appunto, si correla a criteri di tassazione concorrenti, e alternativi, correlati, in quanto tali, al valore venale “dei beni ceduti dal beneficiario” (fattispecie inclusa nel cennato rapporto di regola/eccezione) ma anche (“ovvero, se maggiore”) al valore della rendita vitalizia costituita.

Così come, dunque, il (maggior) valore della rendita costituita (secondo la concreta fattispecie in contestazione tra le parti) rende legittima una tassazione dell’atto sulla base imponibile costituita da detto valore della rendita, a superamento del valore “dei beni ceduti dal beneficiario”, quale criterio di tassazione subvalente e recessivo, del pari l’emersione di un maggior valore della rendita può conseguire dallo svolgimento dei poteri di accertamento che, come detto, rimangono preclusi solo a fronte di cessioni di immobili riconducibili alla disciplina di cui al citato art. 1, comma 497 (citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 5-bis).

La Corte, quindi, ritiene di enunciare il seguente principio di diritto: “In tema di imposta di registro, la regola dei cd. prezzo valore, posta dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497, con riferimento agli atti di cessione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, costituisce deroga al criterio legale di determinazione della base imponibile che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, ha riguardo al valore venale in comune commercio del bene oggetto di cessione e non può, pertanto, trovare applicazione all’atto di costituzione di rendita vitaliziala la cui base imponibile, ai sensi del citato D.P.R., art. 46, è determinata, in termini non omogenei, con riferimento anche al valore della rendita costituita.”.

Il ricorso, in conclusione, va accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendo nel merito, non essendo necessari accertamenti in fatto, va respinto, perchè infondato, l’originario ricorso della contribuente.

L’evolversi della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese dei gradi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese di giudizio dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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