Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16265 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. III, 09/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

18, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDO DOMENICO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.H., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO

22, presso lo studio dell’avvocato LORENZANI MARCELLO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SPORTASS – CASSA DI PREVIDENZA PER L’ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2215/2 0 08 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

29.4.08, depositata il 27/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. AMBROSIO Annamaria;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO RICCARDO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1.- M.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma pronunciata in data 27-5-2008 nella controversia con T.H. e la SPORTASS – Cassa previdenza per l’Assicurazione degli Sportivi, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dall’odierno ricorrente nel corso di una partita di hockey.

Con l’impugnata decisione la Corte territoriale ha dichiarato nulla, per invalidita’ delle procure alle liti conferite dal M. nelle date 13-2-1990 e 29-3-1994 in funzione della instaurazione del giudizio di primo grado, la sentenza del Tribunale di Roma n. 19411/2001 (di accoglimento della domanda risarcitoria per quanto ritenuto di ragione) con condanna della parte istante al pagamento delle spese del doppio grado.

1.1. Ha resistito al ricorso T.H., depositando controricorso, con cui ha eccepito l’inammissibilita’ e/o l’improponibilita’ del ricorso.

2. La SPORTASS non ha svolto attivita’ difensiva.

2. Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.

2.1. Parte ricorrente e’ stata sentita all’udienza camerale e ha, altresi’, depositato osservazioni scritte avverso le conclusioni, conformi alla relazione, assunte dal P.G. presente alla stessa udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:

“(…)3. – 11 ricorso appare inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto con il cit. D.Lgs..

3.1. Invero l’unico motivo – denunciante plurime violazioni di legge – non si conclude con la formulazione di un quesito di diritto adeguato, tale non potendo ritenersi quello in calce al motivo, che, lungi dall’individuare la regula iuris adottata nel provvedimento impugnato (id est il criterio ermeneutico asseritamele violato nell’individuazione dell’oggetto della procura del 29-3-1994) e il diverso principio che il ricorrente assume corretto, sollecita nella sostanza un accertamento in fatto, al fine di individuare il significato della suddetta procura nel senso auspicato dal ricorrente.

3.1.1. Si rammenta che il principio di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilita’, deve consistere in una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimita’, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame. Ne consegue che e’ inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, si’ da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice;

od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (Cass. civ., Sez. Unite, 28/09/2007, n. 20360).

3.2. Peraltro appare sussistere anche un’ulteriore causa di inammissibilita’, in quanto non risulta osservato il requisito di ammissibilita’ del ricorso stabilito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacche’ il motivo riguarda un atto di causa, di cui non si indica la sede in cui risulterebbe esaminabile (cfr. Cass. n. 28547 del 2008). Infatti indicare un documento significa, necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove e’ rintracciabile nel processo”.

2. – Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che pertanto fa proprie. Osserva, altresi’, che:

A) la censura di violazione degli artt. 83, 84, 156 e 159 c.p.c. – postulando un error in procedendo – avrebbe dovuto essere fatta valere a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e, conseguentemente, e’ inammissibile il motivo di ricorso proposto esclusivamente sotto il profilo della violazione di norme di diritto di cui al n. 3 dello stesso art. 360; e’ il caso di aggiungere che – se e’ vero che la Corte di cassazione puo’ e deve procedere all’esame diretto degli atti processuali, nell’ipotesi in cui vengano denunciati con un motivo del ricorso per cassazione errores in procedendo – cio’ postula che il motivo stesso abbia superato il preventivo vaglio di ammissibilita’; il che non puo’ dirsi per il ricorso all’esame, dal momento che esso incorre in plurimi profili di inammissibilita’;

B) questa Corte e’ costante nel ritenere che l’interpretazione dell’atto unilaterale (quale e’ quella che nella sostanza viene sollecitata dal quesito, peraltro in termini di assoluta genericita’) consiste, allo stesso modo del l’ermeneusi del contratto, nell’accertamento della volonta’ del dichiarante, risolvendosi in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione e’ censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche (ex plurimis, Cass. civ., Sez. 3^, 19/12/2006, n. 27168; Cass. civ., Sez. lavoro, 16/09/2002, n. 13543); inoltre, nella ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione, egli ha l’onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal Giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato (cio’ che, nella fattispecie concreta non e’ avvenuto), non essendo, all’uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e piu’ favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (Cass. 09/08/2004 n. 15381;

Cass. 17/03/2005 n. 5788; Cass. 28/07/2005 n. 15804);

C) il quesito che conclude l’unico motivo di ricorso non solo non specifica il criterio ermeneutico asseritamente violato nell’individuazione dell’oggetto della procura del 29-3-1994, ma neppure riporta il testo della procura stessa (o la parte del testo piu’ significativa), fornendo anzi una personale interpretazione dei contenuti della procura stessa (dica la Corte se la procura generale o speciale ad litem che conferisce, a soggetto titolare dello ius postulandi espressamente tutti i poteri per realizzare il diritto del mandante …); peraltro l’assunzione in premessa che si tratti di una procura generale o speciale ad litem, per un verso, conferma la genericita’ e ambiguita’ del quesito e, per altro verso, conferisce al quesito stesso gli inammissibili caratteri di un interrogativo circolare (per l’inammissibilita’ il quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, cfr.

SS.UU. 02/12/2008, n. 28536);

D) in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilita’ di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purche’ nel ricorso si specifichi che il fascicolo e’ stato prodotto e la sede in cui il documento e’ rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento e’ prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimita’ o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullita’ della sentenza od all’ammissibilita’ del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilita’ di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. SS.UU. ordinanza n. 7161 del 25/03/2010); nel caso di specie tali indicazioni sono state fornite (ormai tardivamente e inammissibilmente) solo all’udienza camerale e nelle note scritte di cui si e’ detto.

Fermo quanto sopra rilevato in ordine alla inammissibilita’ del ricorso, il Collegio intende precisare di avere, comunque, esaminato, in esito alle pur tardive indicazioni di parte ricorrenti, i contenuti della procura del 29-3-1994, in cui (in tesi) si radicherebbe lo ius postulandi in sede di merito. Orbene – precisato che la procura alle liti (art. 83 c.p.c.) che abilita il difensore ad esercitare i poteri normativamente spettantigli nel processo, presuppone un rapporto di mandato, con rappresentanza speciale processuale, tra lo stesso e il cliente, il cui contenuto e’ determinato dalla natura del rapporto controverso e dal risultato perseguito dal mandante nell’intentare la lite o nel resistere alla stessa (ex plurimis Cass. 18/04/2003, n. 6264) – appare chiaro che non vi e’ ragione di discostarsi dalle conclusioni cui e’ pervenuto il giudice del merito, posto che i contenuti dell’atto in questione (con cui l’avv. Lombardo venne nominato procuratore speciale e per quanto appresso generale … al fine di ottenere il risarcimento del danno in relazione all’incidente… conferendogli tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico ricevuto ed in particolare per la soluzione anche bonaria della vertenza, trattando con gli organi interessati (CONI – ASSICURAZIONE e perche’ facesse tutto quanto necessario, utile ed opportuno per la esecuzione di questo mandato, con promessa di ritenere l’operato per rato e valido sotto gli obblighi di legge) esulano dall’ambito dell’art. 83 cit., rievocando, piuttosto, gli schemi di cui all’art. 77 c.p.c. In definitiva il principio, richiamato nelle note, secondo cui la procura al difensore puo’ essere conferita senza necessita’ di far ricorso a forme solenni o all’uso di espressioni in termini tassativamente preordinati non puo’ essere valorizzato sino al punto di ravvisare una procura alle liti, laddove manchi – come nella specie – il benche’ minimo riferimento al conferimento di poteri di rappresentanza processuale (id est, alla volonta’ della parte di farsi rappresentare e difendere in un processo civile).

3. – In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di T.H..

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

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