Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16264 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21672/2018 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

212, presso lo studio dell’avvocato GIANLORENZO MARINUCCI, che la

rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) s.p.a., in persona del curatore

pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 45, presso lo

studio dell’avvocato PAOLA MATRUNDOLA, che lo rappresenta e difende,

con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 12.6.18, il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., proposto da P.E., la quale lamentava l’esclusione del credito fatto valere di Euro 838.603,88 quale erede di P.A., a titolo di: rimborso di finanziamenti alla società, per Euro 381.000,00 circa; credito obbligazionario per la differenza, oltre interessi convenzionali maturati anche su un altro finanziamento di Euro 500.000,00 di cui il deceduto era usufruttuario per una parte.

In particolare, il Tribunale rilevò che: la documentazione prodotta era inadeguata, mentre quella presentata dopo il deposito dell’opposizione era inammissibile L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4; la domanda era infondata data la mancata corrispondenza tra la somma oggetto di domanda e quella relativa ai finanziamenti risultanti dalla scheda contabile prodotta, considerando altresì che la ricorrente non aveva chiarito la somma relativa ai finanziamenti di cui era stato chiesto il rimborso; dalla documentazione prodotta non era possibile accertare il complesso dei rapporti tra le parti; non era stato prodotto il titolo originario del finanziamento di Euro 570.000,00, nè era stato chiarito il destinatario del finanziamento e la relativa scadenza; le obbligazioni oggetto di domanda erano da ritenere comunque nulle per violazione di norme imperative, in quanto trattandosi di obbligazioni sottoscritte dal socio dissimulavano un’operazione di finanziamento, atteso che l’emissione di titoli di debito era avvenuta allo scopo di eludere la norma sulla postergazione dei finanziamenti, ex art. 2467 c.c..

La P. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.

Resiste la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.

Il giudice relatore ha formulato la proposta ex art. 380 bis c.p.c.. RITENUTO CHE

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 99, comma 2, n. 4, L. Fall., 115, 116 e 210, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto inadeguati i documenti prodotti, avendo anche accolto implicitamente l’istanza di autorizzare il deposito dei documenti concedendo termine.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del dm 10.3.14 n. 55, per mancata motivazione della liquidazione delle spese di lite in misura superiore ai minimi dello scaglione di riferimento nonostante si trattasse di controversia di non particolare complessità.

La curatela fallimentare resiste con controricorso eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Per quanto attiene ai documenti depositati tempestivamente con l’opposizione, il rilievo espresso dal tribunale (secondo cui tali documenti, diretti a provare i crediti da finanziamenti alla società, non consentivano, sotto più profili, di ricostruire i rapporti tra le parti) tanto più si giustifica ove si consideri che trattasi di mere contabili bancarie, che documentano il solo versamento di somme a favore della società, di per sè inidoneo a provare un rapporto di mutuo quale quello dedotto. Quanto ai documenti depositati in corso di giudizio di opposizione (in gran parte diretti a provare il credito obbligazionario, oltre a parte di quello per finanziamenti), rettamente il tribunale ha ritenuto tale produzione inammissibile, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità – secondo cui in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalla L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass., n. 25174/15; n. 15037/16; n. 19610/17). Nè a diversa conclusione può condurre la tesi, sostenuta dalla ricorrente, di una autorizzazione al deposito tardivo implicitamente concessa dal Tribunale, dal momento che la L. Fall., art. 99, (nel testo applicabile ratione temporis) non prevede alcuna autorizzazione al deposito di documenti in corso di causa.

Il secondo motivo è inammissibile. Da un lato, non precisa se la curatela aveva, o non, depositato la propria nota spese (come la controricorrente afferma), e tale circostanza si mostra determinante al fine di giudicare della legittimità di una liquidazione globale (cfr. Cass. n. 20325/17; n. 24635/14). Dall’altro, richiede inammissibilmente a questa Corte di legittimità una rinnovazione della valutazione discrezionale riservata al giudice di merito in ordine alla quantificazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 19613/17).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 7100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

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