Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16264 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 26/04/2017, dep.28/06/2017), n. 16264
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14018-2016 proposto da:
D.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 102,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI FEO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GENNARO BARBATO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
nonchè contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, EQUITALIA POLIS S.P.A ORA
EQUITALIA SUD;
– intimati –
avverso la sentenza n. 11218/52/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
D.J., ricorre, su unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte pubblica ed in riforma della sentenza favorevole di primo grado, aveva dichiarato la validità dell’intimazione di pagamento relativa ad IVA dell’Anno 2006.
Equitalia Sud s.p.a. ed il Ministero dell’economia e delle finanze non hanno svolto attività difensiva.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione Regionale nel ritenere validamente notificata la cartella di pagamento (prodromica all’intimazione di pagamento) laddove dalle certificazioni dell’anagrafe prodotte in atti si evinceva che la contribuente all’epoca in cui venne effettuata la notificazione era residente in diverso Comune.
Il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze va dichiarato inammissibile non risultando che detto Ministero sia stato parte nei precedenti gradi di giudizio
Il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate e di Equitalia Sud s.p.a. va, anch’esso dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza. Ed invero, a fronte del diverso accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata, nel ricorso non vengono riprodotti i contenuti rilevanti degli atti dai quali risulterebbe l’omesso esame dei fatti oggetto di censura nè tali atti (certificati di residenza) risultano depositati unitamente al ricorso, con conseguente impossibilità per questa Corte di compiere il necessario vaglio di ammissibilità.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi Euro 3.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017