Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16264 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16264 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ha pronunciato la seguente

Ud. 19/03/2012

ORDINANZA

CC

sul ricorso 14379-2011 proposto da:
PIPITO’

SANTI

PPTSNT60M04F158E

elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 77,
presso lo studio dell’avvocato GUGLIOTTA CAROLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato SORBELLO GAETANO
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

2012

FALLIMENTO IDEA FINANZIARIA SPA IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –

2146

avverso la sentenza n. 1868/2011 del TRIBUNALE di
MESSINA, depositata 1’01/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/03/2012 dal Presidente Relatore Dott.

Data pubblicazione: 27/06/2013

GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

R.g. 14379/2011
Rilevato in fatto

che Santi Pipitò ha proposto regolamento di competenza
avverso la sentenza del tribunale di Messina, in funzione di

stata dichiarata l’incompetenza e la competenza del tribunale
fallimentare di Roma sulla sua domanda diretta a far
dichiarare la nullità del licenziamento intimatogli dalla
Idea Finanziaria s.p.a. dichiarata fallita con sentenza n. 27
del 2010 e a ottenere la condanna della convenuta al
conseguente pagamento di somme di denaro;
che il procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata la
competenza del tribunale di Messina;
ritenuto in diritto

che questa Corte (cass. n. 7129/2011; 4051/2004) ha già avuto
modo di affermare che, se il lavoratore agisce in giudizio
chiedendo la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del
licenziamento nei confronti del datore di lavoro dichiarato
fallito permane la competenza funzionale del giudice del
lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile
come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far
valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche
sull’interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione

giudice del lavoro, in data l ° aprile 2011, con la quale è

all’interno della impresa fallita, sia per l’eventualità
della ripresa dell’attività lavorativa, sia per tutelare i
connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti
previdenziali, estranei “all’esigenza della

par condicio

che pertanto il ricorso merita accoglimento;
che le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del
tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro,
cassando la sentenza declinatoria di competenza. Condanna
l’intimato al pagamento delle spese con C 2.200,00 (di cui
200,00 per esborsi) oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2012 nella camera di
consiglio della sesta sezione civile -sezione prima.

credito rum;

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