Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16264 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. III, 09/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato BARUCCO FERDINANDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BOTTANI GIORGIO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 97, presso lo studio dell’avv. AURELIO LEONE, rappresentata

e difesa dall’avv. GIAN CLEMENTE BENENTI, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso il provvedimento n. 1456/2 0 08 della CORTE D’APPELLO di

MILANO del 16.4.08, depositata il 22/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. AMBROSIO Annamaria;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO RICCARDO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1.- M.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano pronunciata in data 22/5/2008 nella controversia con L.A., avente ad oggetto il risarcimento dei danni che l’odierno ricorrente assumeva di avere subito per l’omesso pignoramento, da parte della L., nella qualita’ di ufficiale giudiziario, di un’autovettura Mercedes.

Detta sentenza ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridotto l’importo del risarcimento del danno liquidato in prime cure in favore del M., determinando in via equitativa la somma verosimilmente ricavabile in sede di esecuzione forzata dalla vendita della Mercedes in Euro 9.815,00.

1.1. Ha resistito al ricorso la L., depositando controricorso e svolgendo ricorso incidentale tardivo.

2. – Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:

“(…)3. – Il ricorso appare inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. qui applicabile, come introdotto con il cit. d.Lgs..

3.1. Invero entrambi i motivi – denuncianti violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – si concludono con la formulazione di un quesito di diritto inadeguato, risolvendosi in una enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. civ., Sez. Unite, 11/03/2008, n. 6420).

3.2. L’inammissibilita’ del ricorso comporta l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c., comma 2”.

2. – Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che pertanto fa proprie. Osserva, altresi’, che il ricorso, al di la’ dei motivi formalmente enunciati, sollecita un’inammissibile rivisitazione sull’accertamento degli estremi della liquidazione equitativa e dei criteri di liquidazione, costituente indagine di fatto, sottratta al sindacato di legittimita’.

3. – In definitiva il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre e’ inefficace quello incidentale tardivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale tardivo; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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