Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16263 del 27/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16263 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 3386-2011 proposto da:
PARRINELLO

PAOLO (PRRPLA39C22C342P)

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 20, presso lo
studio dell’avvocato ANGELA SAULLE, rappresentato e
difeso dall’avvocato BETTONI ALESSANDRA giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –

2012
1763

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580;
– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 693/09 CORTE D’APPELLO di
PALERMO 18/12/2009, depositato il 29/01/2010;

Data pubblicazione: 27/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2012 dal Presidente Relatore Dott.
GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

R.g. 3386/2011
Svolgimento del processo

Paolo Parrinello ricorre per cassazione nei confronti del
decreto in data 29 gennaio 2010 della corte d’appello di

esito al giudizio ai sensi della legge n. 89 del 2001 basata
sul rilievo che “la legge non prevede alcuna possibilità di
conseguimento in via stragiudiziale della riparazione”.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.
L’azione

diretta

a

ottenere

l’equa

riparazione

del

pregiudizio derivante dall’irragionevole durata del giudizio
è un’ordinaria azione di condanna che non si sottrae alla
regola di cui all’art. 91 c.p.c. e cioè alla condanna alle
spese della parte soccombente. Erra la corte d’appello
nell’affermare che l’azione di cui si tratta abbia in realtà
natura costitutiva perché non sarebbe possibile per l’attore
ottenere l’equa riparazione in via stragiudiziale, ma solo
agendo in giudizio.
Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa
nel merito e le spese liquidate come in dispositivo
unitamente a quelle di questa fase.

Palermo, lamentando l’avvenuta compensazione delle spese in

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e
delle Finanze alla rifusione delle spese della fase di merito

per onorari e Euro 600,00 per diritti, nonché di quelle di
questa fase che liquida in complessivi Euro 550,00 di cui
Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile – prima sezione, il 7 marzo 2012.

che liquida in complessivi Euro 1.140,00 di cui Euro 490,00

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