Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16263 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13891-2017 proposto da:

COMUNE DI LONATE POZZOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO

BRUGNOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO

BATTAGLIOLA;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7181/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 20/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Comune di Lonate Pozzolo propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 7181 /2016, depositata il 20 dicembre 2016 e non notificata, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia nel confermare la prima decisione, ha affermato il difetto della qualità della edificabilità dell’area di proprietà di P.M., in quanto, sebbene i fondi fossero inseriti nel PRG, la presenza di un decreto di espropriazione con vincolo sulla zona di rispetto per la rete ferroviaria aveva reso impossibile lo sfruttamento edificatorio di un fondo; mentre sull’altra area (mappale (OMISSIS)) gravavano vincoli sulla utilizzabilità della volumetria che ne limitavano lo “sfruttamento” edilizio.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b); per avere il decidente affermato che l’edificabilità dell’area dipende dalla effettiva possibilità edificatoria dell’area, senza considerare che anche le aree soggetto a procedure espropriative in quanto edificabili non possono assumere il medesimo valore delle aree agricole.

3. Con la seconda censura si l’illegittimità della sentenza per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal Comune consistente nella dichiarazione di successione del 2003 in cui le aree venivano indicate come edificabili.

4. La prima censura è fondata, nei limiti che seguono, assorbita la seconda. L’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione di esso da parte della Regione e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi (cfr. tra le altre, Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16174; Cass. sez. 5, 16 novembre 2012, n. 20137; Cass. sez. 5, 5 marzo 2014, n. 5161; Cass. sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4091; Cass. sez. 65, ord. 27 aprile 2017, n. 10476).

Dette considerazioni evidentemente sono esattamente riproponibili nel rapporto tra previsione generale di piano e norme attuative, quali siano le denominazioni in concreto assunte anche secondo le legislazioni regionali (si veda in proposito, con specifico riferimento a rapporti tra piano strutturale comunale e piano operativo comunale nell’ambito della legislazione urbanistica di riferimento dell’Emilia – Romagna, Cass. 5, 27 gennaio 2017, n. 2109).

4.1 Si tratta di orientamento che recepisce quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25506/06, la quale ha osservato che: “L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio”.

Nel caso di specie, secondo l’assunto dell’amministrazione comunale, i fondi sarebbero oggetto di procedura espropriativa, conservando dunque la natura edificabile ed in quanto tale assoggettabile all’imposta comunale, la quale non si fonda sulla idoneità del bene a produrre reddito o sulla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto.

In particolare, sia dalla sentenza che dal ricorso risulta che i fondi sono ricompresi nella zona urbana denominata “(OMISSIS)” che, secondo quanto sostenuto dal medesimo ricorrente, è destinato ad opere di urbanizzazione primaria, aree verdi, opere impiantistiche, rete fognaria, parcheggi.

Al riguardo, questa Corte, ha avuto modo di chiarire che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, in nessun modo ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo rilievo il valore dell’immobile, ai sensi del successivo art. 5, ai soli fini della determinazione della base imponibile – e quindi della concreta misura dell’imposta -, con la conseguenza che deve escludersi che un’area edificabile soggetta ad un vincolo urbanistico che la destini all’espropriazione sia per ciò esente dall’imposta. Tale conclusione riceve conferma dalla disciplina dettata dal citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, comma 2 – abrogato a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 58, comma 1, n. 134 e art. 59, modificati dal D.Lgs. n. 302 del 2002 – e dal menzionato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 8, i quali mirano a ristorare il proprietario del pregiudizio a lui derivante nel caso in cui l’imposta versata nei cinque anni precedenti all’espropriazione, conteggiata sul valore venale del bene, sia superiore a quella che sarebbe risultata se fosse stata calcolata sull’indennità di espropriazione effettivamente corrisposta; nè tale disciplina, nella parte in cui non si applica al periodo di tempo antecedente agli ultimi cinque anni rispetto alla data dell’espropriazione, pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2,3 e 53 Cost., in quanto imposta non è correlata all’idoneità del bene a produrre reddito, ovvero alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, sicchè detta idoneità risulta irrilevante ai fini impositivi (Cass. n. 12272/2017; Cass. n. Cass. n. 10699/2018). Detta impostazione è stata confermata anche con sentenza n. 2392 del 29/01/2019, con la quale questa Corte ha chiarito che “assume rilievo il valore dell’immobile, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, ai soli fini della determinazione della base imponibile, e quindi della concreta misura dell’imposta, con la conseguenza che deve escludersi che un’area edificabile soggetta ad un vincolo urbanistico che la destini all’espropriazione sia per ciò esente dall’imposta”.

Del resto, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui l’inapplicabilità, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, del criterio di valutazione automatica “per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria”, non è esclusa dall’esistenza di vincoli di piano che incidono sulla edificabilità (nella specie, area “verde” destinata a parchi urbani esistenti e progettati), atteso che tali vincoli non sottraggono i terreni al regime fiscale proprio dei suoli edificabili ma incidono soltanto sulla concreta determinazione del valore venale dei terreni stessi (Sez. 5, Sentenza n. 12256 del 19/05/2010, Rv. 612980). Inoltre, l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l’originaria natura edificabile (Sez. 5, Sentenza n. 23814 del 23/11/2016; n. 4947/2018).

4.2 L’edificabilità, pertanto, non può essere esclusa dalla ricorrenza dei vincoli o destinazioni urbanistiche, giacchè tali limiti incidendo sulle facoltà dominicali connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria. Ne discende che la presenza dei suddetti vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale propri dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile (Cass. n. 9510/2008).

5. In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento alla prima censura, assorbita la seconda, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, al fine di verificare, ai fini ICI, la natura edificabile o meno dell’area compresa in una zona destinata dal PRG a “opere di urbanizzazione primaria quali marciapiedi, aree verdi, opere impiantistiche, rete fognarie, gas-metano”, (zona (OMISSIS)) e non la presenza di zone di rispetto o di vincoli limitativi della volumetria edificatoria.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito per il secondo;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile, tenuta da remoto, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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