Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16263 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. III, 09/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE n. 26, presso lo studio dell’avvocato CARATOZZOLO ENRICO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ IMPREMAR SRL in persona del legale rappresentante pro’

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24,

presso lo studio dell’avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CARROZZA PIETRO, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 254/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

9.3.09, depositata il 06/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. AMBROSIO Annamaria;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO RICCARDO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1.- O.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina pronunciata in data 6/4/2009 nella controversia con la s.r.l. IMPREMAR. Detta sentenza ha, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato la domanda proposta dall’ O. nei confronti della IMPREMAR s.r.l. per il risarcimento dei danni asseritamente subiti durante il posteggio di un’imbarcazione, di cui era comproprietario, affidato alla societa’ convenuta.

1.1. Ha resistito al ricorso la s.r.l. IMPRIMAR, depositando controricorso con cui ha dedotto l’inammissibilita’ e, comunque, l’infondatezza dell’impugnazione.

2. – Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.

2.1. Parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:

“(…)3. – Il ricorso appare inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 e all’art. 366 bis c.p.c. qui applicabile, come introdotto con il cit. D.Lgs..

3.1. Invero l’unico motivo di ricorso – denunciante omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine all’esame ed alla valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa» – e’ privo di adeguata illustrazione delle ragioni per cui il motivo e’ proposto, dal momento che il ricorrente senza neppure specificare quale sia, tra quelli indicati (omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione) il vizio in concreto ascritto alla decisione impugnata, si limita a rinviare al contenuto di due c.t.u. fotocopiate e inserite in ricorso.

3.1.1. Si rammenta che i requisiti di specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione impugnata richiesti a pena di inammissibilita’ dall’art. 366 c.p.c. impongono, da un lato, la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo di ricorso per cassazione – tra quelli tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – e’ proposto, dall’altro, l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la impugnata sentenza, nonche’ l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza.

3.1.2. Va altresi’ considerato che ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 366 bis cit., la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603).

Nel caso di specie il motivo si conclude con un quesito di diritto, che, lungi dal soddisfare il requisito della chiara indicazione, si risolve in un interrogativo circolare e privo di correlazione con le ragioni della decisione, muovendo dal presupposto che sia stata disattesa una consulenza tecnica d’ufficio c.d. percipiente.”.

2. – Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che pertanto fa proprie.

3. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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