Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16262 del 29/07/2020

Cassazione civile sez. un., 29/07/2020, (ud. 18/12/2018, dep. 29/07/2020), n.16262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26550/2017 proposto da:

ELETTROVIT POWER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G. BELLI 39,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MANGAZZO, rappresentata e

difesa dagli avvocati CIRO SITO, ROSA LAURA DI MARO, ed ALFONSO

CAPOTORTO;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA, in persona del Vice Presidente della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36,

presso la Delegazione Romana della Regione stessa, rappresentata e

difesa dall’avvocato TIZIANA TERESA COLELLI;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO,

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE

PROVINCE DI BARI, BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA, PROVINCIA DI

FOGGIA, COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO, COMUNE DI LACEDONIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1432/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 29/03/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO.

 

Fatto

RITENUTO

che la srl Elettrovit Power impugnò davanti al TAR per la Puglia il diniego di autorizzazione unica all’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico nel Comune di (OMISSIS);

che il TAR adito, con sentenza 28 gennaio 2016 n. 1633, accolse il ricorso per difetto di istruttoria e di motivazione ed annullò il provvedimento recante il diniego di autorizzazione unica all’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico proposto dalla società ricorrente, diniego fondato sulla ritenuta incompatibilità paesaggistica dell’impianto proposto, in base ai pareri espressi dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal servizio assetto del territorio della Regione Puglia, nonostante il provvedimento provinciale di VIA fosse stato favorevole;

che il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 29 marzo 2017, ha accolto l’appello della Regione Puglia, ha rigettato l’appello incidentale della srl Elettrovit Power, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado;

che il giudice amministrativo d’appello muove dal rilievo che le scelte operate dalla P.A., in particolare quelle fondate su esercizio di discrezionalità tecnica, sono sindacabili in sede di legittimità solo laddove ricorrano le figure sintomatiche di eccesso di potere per illogicità e/o irragionevolezza, ovvero per evidente contraddittorietà della motivazione;

che entro tali limiti, per evitare di svolgere un non previsto sindacato di merito, la verifica del giudice amministrativo deve attenere alla coerenza della scelta o misura adottata dall’amministrazione con le premesse argomentative da essa stessa poste, evitando di giustapporre un distinto percorso argomentativo a quello già esplicitato dalla stessa amministrazione;

che ciò posto, con riguardo alla fase più propriamente istruttoria, la Regione ha tenuto più conferenze di servizi alle quali ha partecipato la società interessata, che ha quindi potuto avere modo di esporre le proprie ragioni e controdedurre ai rilievi espressi;

che la motivazione del provvedimento amministrativo ben può riportarsi a quanto esposto in un parere, ponendosi tale rinvio non come dismissione del potere di decidere, ma essere il frutto, come nella specie, di una precisa ed espressa condivisione delle ragioni già addotte dall’organo consultivo;

che per altro verso risultavano essere state congruamente discusse, come emergeva dagli atti del procedimento amministrativo ed in sede di conferenza di servizi, la possibilità di soluzioni progettuali diverse e di minore impatto;

che, ancora, la valutazione di compromissione del bene paesaggistico, pur se limitata a non numerose “pale eoliche” e solo ad una assunta “interferenza visiva” causata dalle stesse – appare il prodotto di una ponderazione frutto di esercizio non irragionevole di discrezionalità tecnica, posto che la lesione del bene paesaggistico può avvenire non solo mediante “aggressione fisica” e trasformazione del bene, ma anche privandolo, con l’alterarne la visione di insieme, della sua peculiare funzione di godimento estetico;

che, infine, con riguardo all’approfondimento istruttorio svolto ed alla intervenuta comparazione degli interessi pubblici coinvolti, era la stessa sentenza impugnata che affermava che l’amministrazione aveva “proceduto ad un’ampia comparazione fra le divergenti posizioni, entrando in maniera approfondita nelle valutazioni di merito compiute dalle amministrazioni in sede consultiva” (ciò al fine del superamento della VIA positiva in precedenza espressa);

che per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato la srl Elettrovit Power ha proposto ricorso sulla base di un motivo;

che la Regione Puglia resiste con controricorso;

che il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

che la società ricorrente ha depositato memoria in prossimità della Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo la srl Elettrovit Power denunciando “error in iudicando – eccesso di potere giurisdizionale violazione e falsa applicazione art. 3,4 e 110 c.p.a. – violazione dell’art. 111 Cost., u.c. – violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 1,2,3,14, ter e quater; Violazione del D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12; Violazione del D.M. 10 dicembre 2010; Violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 6,19,20,23,23,24,25,26; Difetto di motivazione e carenza istruttoria”, si duole che il Consiglio di Stato con la sentenza in discorso abbia di fatto travalicato il suo potere, confinato nei limiti della valutazione di legittimità, spingendosi fino a sostituirsi all’Amministrazione, confermandone l’operato e celando i vizi di legittimità, evidenziati fin dal ricorso di primo grado, dietro la discrezionalità tecnica insindacabile se non per vizi di illogicità ed irrazionalità;

che, in particolare, accogliendo l’appello della Regione Puglia (e nel contempo rigettando l’appello incidentale dell’odierna ricorrente), il Consiglio di Stato avrebbe di fatto sanato i difetti di istruttoria evidenziati con la sentenza di primo grado senza la benchè minima motivazione, sul rilevato e comprovato difetto di istruttoria e motivazione;

che il motivo è inammissibile;

che infatti il lamentato eccesso di potere giurisdizionale per usurpazione della funzione amministrativa si realizza, secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass., sez. un., 22 dicembre 2003, n. 19664, e Cass. sez. un., 6 giugno 2018, n. 14648, tra le altre), quando il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito, riservata alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità;

che il vizio lamentato dalla ricorrente non è riscontrabile già in base al tipo di decisione emessa dal Consiglio di Stato, consistente (in accoglimento dell’appello della Regione Puglia e nel rigetto dell’appello incidentale della srl Elettrovit Power), in riforma della sentenza impugnata, nel rigetto del ricorso instaurativo del giudizio di primo grado;

che difatti, poichè la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce all’atto amministrativo – conservando l’autorità che lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l’atto non fosse stato impugnato eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice -, non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia uno sconfinamento nella sfera del merito e quindi nella discrezionalità e opportunità dell’azione amministrativa (Cass., sez. un., 9 novembre 2001, n. 13927, Cass. sez. un., 6 dicembre 2001, n. 15496, Cass., sez. un., 17 dicembre 2018, n. 32619; Cass., 30 novembre 2018, n. 31104, in motivazione);

che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Regione controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2002, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2020

 

 

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