Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16262 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.D.;

– intimata –

sul ricorso 27742-2007 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA B.

CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato ASSOCIAZIONE DOMINA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CANDREVA BRUNELLA, giusta delega

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 891/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 25/07/2006, r.g.n. 461/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega MASCHERONI EMILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbimento dell’incidentale.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Crotone, regolarmente notificato, G.D., assunta dalla società Poste Italiane s.p.a. con contratto a tempo determinato dal 1 febbraio 2002 al 30.4.2002 “ai sensi della vigente normativa per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002”, rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine al contratto in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, il contratto si era convertito in contratto a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto al predetto rapporto di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello la G. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo; e proponeva altresì appello incidentale la società Poste Italiane riproponendo alcune eccezione non esaminate dal Tribunale.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 6.4/25.7.2006, rigettava l’appello incidentale e, in accoglimento di quello principale proposto dalla lavoratrice, dichiarava la natura a tempo indeterminato del rapporto in questione, condannando la società convenuta al ripristino del rapporto ed al pagamento della retribuzione dovuta.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a con otto motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la lavoratrice intimata, che propone a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo di ricorso la ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 c.c., art. 100 c.p.c.. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Col secondo motivo lamenta, in relazione alla precedente censura, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato l’eccezione concernente l’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso in relazione al tempo trascorso tra la scadenza del contratto a termine dedotto in giudizio e la manifestazione della volontà della lavoratrice di ripristinare la funzionalità di fatto del rapporto, senza adeguatamente specificare le ragioni della statuizione adottata.

Ed invero il rapporto di lavoro a tempo determinato, connotato da illegittimità del termine, poteva, al pari di tutti i contratti, risolversi per mutuo consenso, anche in forza di fatti e comportamenti concludenti; e nel caso di specie la prolungata inerzia della lavoratrice, a fronte della unicità del rapporto contrattuale intercorso, alla breve durata del medesimo ed alle ulteriori circostanze delle quali la società datoriale aveva, sin dal primo grado del giudizio, sollecitato l’accertamento, avevano rilievo determinante al fine di far ritenere tali comportamenti come espressione di un definitivo disinteresse a far valere la presunta nullità parziale del contratto e, quindi, come tacito consenso alla definitiva risoluzione del rapporto.

Col terzo motivo la società lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e 2, art. 4, comma 2, art. 12 disp. Gen., art. 1362 c.c. e segg. ed art. 1325 c.c. e segg.

(art. 360 c.p.c., n. 3).

Col quarto motivo lamenta, in relazione alla precedente censura, omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto generica la motivazione posta a fondamento dell’assunzione reputando che una plurima indicazione di ragioni di giustificazione dovesse ritenersi poco compatibile con l’obbligo di specificazione imposto dal Decreto n. 368 del 2001, art. 1; ed erroneamente aveva ritenuto non assolto, da parte della società, l’onere probatorio sulla medesima incombente in ordine alle ragioni che avevano reso necessaria l’apposizione del termine al contratto impugnato.

Sotto altro profilo rileva la società che la specificità della clausola appositiva del termine doveva essere apprezzata anche con riguardo alle dimensioni ed alla natura delle esigenze aziendali retrostanti le assunzioni a tempo determinato, con l’ovvia conseguenza che, laddove tali esigenze fossero sostanzialmente le stesse su tutto il territorio nazionale ed in ogni ambito produttivo, la relativa formulazione non poteva che essere calibrata in rapporto a tali processi nazionali.

Il requisito di specificità, in questa prospettiva, risultava comunque soddisfatto, posto che la lettera di assunzione versata in atti, nell’individuare la sede di lavoro dell’intimata, espressamente riferiva anche a quel determinato ambito produttivo il processo nazionale sottostante la stipulazione del contratto.

Col quinto motivo la società lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 244 c.p.c., dell’art. 421 c.p.c., comma 2, dell’art. 253 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Col sesto motivo lamenta, in relazione alla precedente censura, omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che l’onere probatorio relativo alla sussistenza delle ragioni oggettive legittimanti la stipula ex novo di un contratto a tempo determinato incombesse alla società datoriale; e rileva che, comunque, la stessa aveva offerto la prova delle esigenze organizzative giustificatrici della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro in questione, sia producendo gli accordi sindacali indicati nel contratto di assunzione, sia chiedendo l’ammissione di specifica prova orale.

Col settimo motivo, proposto in via subordinata, lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 7, art. 12 disp. gen., art. 1362 c.c. e segg., art. 1419 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), relativamente alla decisione di conversione del contratto a tempo indeterminato a seguito della ritenuta nullità del termine.

Con l’ottavo motivo, proposto parimenti in via subordinata, lamenta, in relazione alla conseguenze economiche della illegittima apposizione del termine, violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094 e 2099 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione al riconoscimento del diritto alla contro prestazione retributiva pur in assenza della prestazione lavorativa, con violazione del principio di corrispettività delle prestazioni delle parti del rapporto di lavoro, ed in relazione alla mancata deduzione dell’aliunde perceptum.

Col primo motivo del ricorso incidentale la G. lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 sotto il profilo che il contratto in questione troverebbe la propria regolamentazione normativa nel CCNL 11.1.2001, ancora in vigore all’atto della stipula del contratto individuale.

Col secondo motivo del ricorso incidentale lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) sotto il profilo che nessuna pronuncia era stata adottata dalla Corte territoriale circa il dedotto mancato esperimento della procedura di confronto sindacale di cui all’art. 25 del CCNL del 2001, e circa la dedotta mancanza di prova in ordine al rispetto delle percentuali di contingentamento.

I primi due motivi del ricorso principale, che il Collegio ritiene di dover trattare congiuntamente essendo tra loro strettamente connessi, non sono fondati.

Ed invero, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr, in particolare, Cass. 17.12.2004 n. 23554) nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un rapporto (o di un unico rapporto) di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione del contratto (o dell’ultimo contratto) a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto. Orbene, nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che l’intervallo di un certo lasso di tempo fra la cessazione del rapporto e l’atto di costituzione in mora non consentiva di ritenere, in assenza di qualsiasi altra circostanza univoca, l’esistenza di una volontà chiara e certa di dismissione del rapporto, atteso che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non era sufficiente a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso. E tale conclusione in quanto priva di vizi logici o errori di diritto resiste alle censure mosse in ricorso.

Sono invece fondati il terzo e quarto motivo del ricorso principale, che il Collegio ritiene parimenti di dover trattare unitariamente.

Deve premettersi che il D.Lgs. n. 368 del 2001, recante l’attuazione della Direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce la nuova ed esclusiva fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della L. n. 230 del 1962 e della successiva legislazione integrativa. Il preambolo della citata Direttiva 1999/70, premesso che con la risoluzione del 9 febbraio 1999 il Consiglio dell’Unione europea ha invitato le parti sociali a tutti i livelli a negoziare accordi per modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza, evidenzia che l’accordo quadro in questione stabilisce principi generali e requisiti minimi con l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione, nonchè di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato. Per tale ragione, accogliendo la richiesta delle parti sociali stipulanti e su proposta della Commissione europea, il Consiglio a norma dell’art. 4 dell’accordo sulla politica sociale – ora inserito nel trattato istitutivo della Comunità europea – ha emanato la direttiva in questione, imponendo agli Stati membri di conformarsi ad essa, adottando tutte le prescrizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti (art. 2).

Il legislatore nazionale, nell’adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368 del 2001, il quale nel testo originano, vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1, prevede, al comma 1, che è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e, al comma 2, che l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.

E’ stata altresì prevista, contestualmente all’entrata in vigore del citato D.Lgs. (24 ottobre 2001), l’abrogazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 79 del 1983, art. 8 bis della L. n. 56 del 1987, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1).

Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, sistema peraltro già oggetto di ripensamento come si evince dalle disposizioni di cui alla L. n. 79 del 1983 e alla L. n. 56 del 1987, art. 23 – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

Devesi peraltro rilevare che il D.Lgs. n. 368 del 2001, abbandonando il precedente sistema di rigida tipicizzazione delle causali che consentono l’apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro, in favore di un sistema ancorato alla indicazione di clausole generali cui ricondurre le singole situazioni legittimanti come individuate nel contratto, si è infatti posto il problema del possibile abuso insito nell’adozione di una tale tecnica.

Per evitare siffatto rischio di un uso indiscriminato dell’istituto, il legislatore ha imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine, già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione dell’onere di specificazione, vale a dire di una indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contento che con riguardo alla sua portata spazio – temporale e più in generale circostanziale.

In altri termini, per le finalità indicate, tali ragioni giustificatrici devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza dell’effettiva portata delle stesse (in relazione anche alla relativa estensione spaziale e temporale) e quindi il controllo di effettività delle stesse.

Non è dubbio che è questo il significato del termine “specificate” usato dall’art. 1, 2 comma del D.Lgs., con riferimento alle predette ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, siccome del resto confermato dalla interpretazione della relativa disciplina anche alla luce della direttiva comunitaria a cui il decreto medesimo da attuazione.

Ritenuta pertanto la necessità di tale indicazione particolareggiata, va peraltro affermato che siffatta specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e la articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata con i rappresentanti del personale.

Ciò che è avvenuto nel caso in esame, in cui il contratto di lavoro della G., pur enunciando genericamente motivi attinenti ad esigenze aziendali, fa riferimento, per precisarne in concreto la portata, “all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002”.

Da tali accordi, allegati dalla società al proposto ricorso, si desume infatti l’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e nell’abito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di mobilità del personale all’interno dell’azienda al fine di riequilibrane la distribuzione su tutto il territorio nazionale nonchè l’utilizzazione, in direzione del servizio di recapito.

In tale contesto, secondo l’accordo 17 ottobre 2001, sul punto implicitamente richiamato anche nelle sedi contrattuali successive, “La società potrà continuare a ricorrere all’attivazione di contratti a tempo determinato per sostenere il livello di servizio recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità di cui al presente accordo, ancorchè nella prospettiva di ridurne gradualmente l’utilizzo”; giustificazione costituente appunto la causale assunta a giustificazione dei contratti a termine de tipo di quello della G..

Elementi di specificazione che la Corte di merito ha omesso di considerare ai fini della valutazione di ricorrenza o meno del requisito di cui al D.Lgs., art. 1, comma 2, rilevando erroneamente che la società aveva omesso di indicare quale fosse la ragione che la aveva indotta a stipulare il detto contratto a termine e di dimostrare la sussistenza di detta ragione, “non essendo sufficiente richiamare nel contratto individuale le norme degli accordi collettivi che prevedono in termini generali le ipotesi in cui è consentita la apposizione del termine”.

Per tali motivi e nei limiti di essi, il ricorso va accolto, rimanendo in tale statuizione assorbite le ulteriori censure svolte dalla ricorrente principale, nonchè quelle svolte dalla lavoratrice con il ricorso incidentale; con la precisazione che, ove i giudici di merito, cui la causa va rinviata, valutino come sufficientemente specificata la causale, l’onere probatorio relativo alla effettiva ricorrenza nel concreto degli elementi così individuati, graverà sulla società datrice di lavoro e dovrà essere assolto sulla base delle deduzioni probatorie svolte.

Concludendo, sono infondati il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, mentre vanno accolti, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, il terzo ed il quarto, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e quelli svolti con il ricorso incidentale.

La sentenza va conseguentemente cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà sulla base dei principi indicati.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale; accoglie il terzo e quarto motivo del detto ricorso principale, assorbiti gli ulteriori motivi, ed assorbito il ricorso incidentale; cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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