Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16262 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. III, 09/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TELECOM ITALIA SPA, in persona del Procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo

studio dell’avvocato PESCATORE VALERIO, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.N., nella qualita’ di legale rappresentante

dell’omonima impresa, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato TURCO IGOR, rappresentato

e difeso dall’avvocato LO DICO GIUSEPPE, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2 0 09 della CORTE D’APPELLO di PALERMO

del 28/11/08, depositata il 29/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato Pescatore Valerio, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1.- La TELECOM ITALIA s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo pronunciata in data 29-1-2009 nella controversia con F.N..

Detta sentenza, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda della TELECOM ITALIA s.p.a. per il risarcimento conseguente al danneggiamento di cavo telefonico in fibre ottiche nel corso di lavori di scoticamento superficiale effettuato dall’impresa F. per rendere transitabile una trazzera in terra battuta.

1.1. Ha resistito al ricorso F.N., depositando controricorso con cui ha dedotto l’inammissibilita’ e/o infondatezza del gravame.

2. Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.

2.1. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:

“(…)3. – Il ricorso appare inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. qui applicabile, come introdotto con il cit. d.Lgs..

Invero il primo motivo – denunciante omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: segnatamente l’adozione, da parte dell’Impresa F. N. di tutte le misure idonee ad evitare il danno in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – non si conclude e nemmeno contiene un adeguato momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603).

Valga considerare che la chiara indicazione richiesta dall’art. 366 bis c.p.c., secondo i canoni elaborati da questa Corte (cfr. Sez. Unite, 01/10/2007, n.20603; Cass. civ. Ord. Sez. 3^, 18/07/2007, n. 16002; Cass. civ. Ord, Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897) deve consistere in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo il fatto controverso, ma anche la decisivita’ del vizio. Orbene, sotto questo profilo, il “quesito” in calce al ricorso si rivela palesemente inadeguato, risolvendosi nella mera denuncia della omessa valorizzazione di alcuni mezzi di prova e rivelando, nel contempo, un ulteriore profilo di inammissibilita’ per carenza di autosufficienza, atteso il rinvio a dati extratestuali, sommariamente richiamati.

Si rammenta, in particolare, che in base al principio di autosufficienza dei motivi del ricorso, deve ritenersi che ove il mezzo censuri la ricostruzione e l’interpretazione del materiale istruttorio accolta dalla sentenza impugnata, deve evidenziare l’erroneita’ del risultato raggiunto dal giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamele piu’ significativi o di regole di giustificazione prospettate piu’ congrue (Cass. n. 3994/2005).

3.2. Il secondo motivo – denunciante violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – non si conclude con la formulazione di un quesito di diritto adeguato, risolvendosi in una enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. civ., Sez. Unite, 11/03/2008, n. 6420).”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente. In particolare osserva: a) la “sintesi” a pag. 10 del ricorso non e’ conforme ai canoni elaborati da questa Corte con riferimento all’art. 360, n. 5 in relazione all’art. 366 bis c.p.c., che impongono non solo la specifica, chiara ed immediatamente intelligibile indicazione del fatto che si assume controverso, ma anche l’individuazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a sorreggere la decisione, risultando solo in tal caso il vizio scardinante della decisione stessa e, quindi, rilevante agli effetti dell’art. 360 c.p.c., n. 5; invero l’ultima parte dell’art. 366 bis cit. e’ evocativa della nozione di decisivita’ di cui all’art. 360, n. 5 cit., intesa come idoneita’ del vizio dedotto, ove riconosciuto esistente, a determinare una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non gia’ la sola possibilita’ o probabilita’ di essa (Cass. civ. sez. 3^ 18 luglio 2007 n. 16002); b) il principio dell’autosufficienza impone di ritrascrivere in ricorso il testo integrale, o la parte significativa delle deposizioni testimoniali che si assumono trascurate, al fine di consentire il vaglio di decisivita’; nel caso di specie parte ricorrente si e’ limitata a riportare alcuni stralci o a fornire una sua personale valutazione ovvero ancora a rinviare alla sentenza di primo grado; c) il “quesito” in calce al secondo motivo non contrappone al principio di diritto (in tesi erroneo) posto alla base del provvedimento impugnato il diverso principio, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso;

piuttosto – muovendo dalla premessa che dagli atti risulterebbe che il F. abbia trascurato piu’ di una cautela (premessa che si scontra con la diversa valutazione dei giudici di merito) – pone un interrogativo meramente circolare, inidoneo in quanto tale a risolvere la controversia, rivelando, peraltro, come il motivo stesso sia surrettiziamente finalizzato ad una rivalutazione delle risultanze probatorie.

3. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.700,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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