Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16261 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 31/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18135-2016 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliata in ROMA, V. BALDO DEGLI

UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI TORI;

– ricorrente –

contro

R.M.A.;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il

24/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

T.D., con atto notificato il 20 luglio 2016, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi (violazione e falsa applicazione degli artt. 348 bis, 348 ter e 702 quater c.p.c., e degli artt. 709 e 2697 c.c., art. 702 quater c.p.c., difetto di motivazione) avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Genova pubblicata e comunicata in data 24 maggio 2016. Tale ordinanza, ai sensi dell’art. 348 – bis c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l’appello formulato dalla stessa T.D. contro l’ordinanza resa in data 10 novembre 2015 dal Tribunale di La Spezia a definizione del procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 e ss. c.p.c., instaurato da R.M.A., avente ad oggetto la rimozione di una tettoia installata dalla T. al di sotto del balcone dell’unità immobiliare dell’attrice. La ricorrente T.D. impugna in via subordinata con due motivi l’ordinanza ex art. 702 – bis c.p.c., del Tribunale di La Spezia.

Rimane intimata, senza svolgere difese, R.M.A.. Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

Va dapprima affermata la procedibilità del ricorso, pur non avendo la ricorrente adempiuto all’onere di deposito di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, avente ad oggetto la copia autentica dell’ordinanza della Corte d’Appello munita della relativa comunicazione, in quanto il ricorso è stato comunque avviato per la notifica il 20 luglio 2016, e dunque nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza d’inammissibilità ex artt. 348 – bis e 348 – ter c.p.c., avvenuta il 24 maggio 2016 (cfr. Cass. Sez. U. 13/12/2016, n. 25513).

Il primo motivo di ricorso relativo all’ordinanza della Corte d’Appello di Genova pubblicata il 24 maggio 2016 è poi fondato, rimanendo assorbiti i restanti motivi.

Come affermato da Cass. Sez. U., 02/02/2016, n. 1914, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 – ter c.p.c., è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 – ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso.

Ora, l’art. 348 – bis c.p.c., comma 2, afferma esplicitamente che la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione che non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta, di cui al comma 1 della stessa disposizione, non si applica sia quando l’appello sia stato proposto in relazione ad una delle cause di cui all’art. 70 c.p.c., comma 1, (ipotesi di intervento obbligatorio del pubblico ministero), sia quando, come appunto nel caso in esame, l’appello sia stato proposto a norma dell’art. 702 – quater c.p.c., ovvero si tratti di appello avverso ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 – ter c.p.c., comma 6, all’esito di procedimento retto dal rito sommario di cognizione. Come chiarito da Cass. Sez. U., 02/02/2016, n. 1914, il mancato rispetto di tale regola comporta una violazione della norma processuale che non potrebbe essere fatte valere se non attraverso il ricorso straordinario per cassazione.

L’ordinanza impugnata della Corte d’Appello di Genova del 24 maggio 2016 deve essere quindi cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Genova per nuovo esame dell’impugnazione che tenga conto del rilievo svolto, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa l’ordinanza impugnata resa dalla Corte d’Appello di Genova in data 24 maggio 2016 e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Genova anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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