Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16261 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 12/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29287-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IL MOGGIO SOCIETA’ AGRICOLA ARL, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO

TARDELLA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2552/2015 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 2552/4/15 pubblicata il 6 maggio 2015 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti n. 81/1/13 pubblicata il 6 maggio 2013 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società agricola Il Moggio a r.l. avverso il provvedimento n. 20863 del 31 agosto 2012 con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso IVA per l’anno 2007 ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30, non avendo detta società superato il test di operatività di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30;

Che la Commissione Tributaria Regionale ha considerato che le erogazioni di contributi pubblici di cui la società in questione aveva beneficiato, pur potendosi qualificare come entrate straordinarie, avevano contenuto e finalità coerenti con la specifica attività dell’impresa come comprovato anche dalle risultanza contabili e fiscali della società;

Che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che la società agricola Il Moggio a r.l. resiste con controricorso illustrato da successiva memoria deducendo l’inammissibilità del ricorso inteso a rivalutare le circostanze di fatto già valutate dai giudici di merito, e chiedendo il rigetto del gravame deducendone l’infondatezza, reiterando gli altri motivi di impugnazione dell’atto contestato e ritenuti assorbiti dai giudici di merito, quali la sussistenza di una oggettiva situazione di disapplicazione della disciplina delle società di comodo ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4, e l’erroneità del calcolo dei ricavi presunti ai fini del test di operatività in relazione all’affermata esistenza dei presupposti per il diniego di rimborso dell’IVA, e ribadendo la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE per violazione dei principi di neutralità e rimborso dell’eccedenza IVA sugli acquisti di cui alla VI Dir. del Consiglio n. 77/388, art. 17, par. 2 ed art. 18, par. 4,.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, dell’art. 85 TUIR, comma 1, lett. h) e dell’art. 2697 c.c., anche con riferimento al Reg. CE n. 1698 del 2005, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla qualificazione come proventi straordinari non computabili tra i ricavi ai fini del test di operatività di cui al detto art. 30;

che l’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata in quanto il punto in discussione non è costituito dalla valutazione di una circostanza di fatto già considerata dal giudice del merito, ma dalla natura giuridica dei contributi ricevuti ai fini del test di operatività di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30. Trattandosi di questione di diritto il ricorso che l’ha sollevata sotto il profilo della violazione di legge è ammissibile;

che il motivo è fondato. L’ordinamento” intende arginare compagini sociali di comodo, fra cui le società non operative, e la L. n. 724 del 1994, art. 30, indica appunto dei parametri (test di operatività) al fine della definizione di non operatività di una società; la società non operativa viene poi assoggettata alle limitazioni di cui al medesimo art. 30, comma 4, fra cui l’esclusione dal rimborso IVA. Ai fini del calcolo del volume di affari da considerare per l’applicazione del sistema di cui alla norma sopra richiamata, i giudici di merito hanno incluso anche i contributi ricevuti in conto esercizio e, in particolare, i contributi pubblici di origine comunitaria e regionale iscritti nel conto economico. Il citato art. 30, espressamente esclude i proventi straordinari, pur risultanti dal conto economico, ai fini del test di operatività con le conseguenze richiamate. La società contribuente ed i giudici di merito non hanno considerato tali contributi pubblici quali proventi straordinari in tal modo escludendo il motivo ostativo del rimborso IVA. Viceversa il contributo pubblico, pur essendo finalizzato all’attività della società ed essendo incluso nel conto economico, non costituisce entrata relativa all’ordinaria attività economica ma, appunto, un’entrata straordinaria finalizzata ad aiutare l’attività economica stessa. Pertanto è vano considerare l’utilizzo di tali contributi, essendo viceversa rilevante l’origine non economica ma politica del contributo pubblico, mentre, ai fini della verifica della concreta operatività della società, è necessario che le entrate si riferiscano direttamente all’attività stessa, e proprio a tal fine la norma esclude i proventi straordinari dai ricavi da considerare ai fini in questione;

che non rileva la computabilità dei contributi straordinari nel conto economico pur affermata da questa Corte nella giurisprudenza richiamata dalla società contro ricorrente, in quanto il conto economico risponde ad esigenze civilistiche diverse dalle esigenze tributarie sottese alla richiamata normativa di cui al citato art. 30, comma 4;

che neppure rilevano i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate richiamate dalla controricorrente e riguardanti l’esonero delle società agricole dalla normativa relativa alle società non operative, riferendosi comunque tali provvedimenti ad ò epoca successiva al periodo di imposta considerato;

che la sentenza impugnata deve dunque essere cassata con riferimento al motivo di ricorso, con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che si adeguerà a quanto sopra e provvederà al regolamento delle spese del presente giudizio, esaminando eventualmente anche gli ulteriori motivi di impugnazione dell’atto proposti con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ove ritualmente riproposti nel giudizio di rinvio.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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