Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16261 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. III, 09/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.C., R.P. elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SAN MARCELLO PISTOIESE 73, presso lo studio dell’avvocato

FIECCHI PAOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato MACCIOTTA

GIUSEPPE, giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CORTESI AMANZIO DI PAOLO CORTESE & C. SAS, in persona del

socio

accomandatario Sig. C.P., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA N. 4, presso lo studio

dell’avvocato CORTESE DOMENICO, rappresentata e difesa dagli avvocati

DE MONTIS ELIO, DE MONTIS ANNA MARIA, DE MONTIS ALDO, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

7/03/09, depositata il 21/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato Nadia Boni, (delega avvocato Giuseppe Macciotta),

difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1.- T.C. e R.P. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari pronunciata in data 21-4-2009 nella controversia con la s.a.s.

CORTESI AMANZIO DI PAOLO CORTESI & C. avente ad oggetto il risarcimento dei danni, asseritamente subiti dal loro figlio T.A. in dipendenza dei vizi del motoveicolo usato acquistato dalla societa’ odierna intimata.

Detta sentenza – decidendo sull’appello proposto dei T. – R. avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari di rigetto della domanda – ha accolto l’eccezione proposta dall’altra parte e dichiarato inammissibile l’appello proposto per carenza di legittimazione ad agire per il figlio divenuto nelle more del primo grado del giudizio maggiorenne.

1.1. Ha resistito al ricorso la s.a.s. CORTESI AMANZIO DI PAOLO CORTESI & C, depositando controricorso con cui ha eccepito l’inammissibilita’ e/o infondatezza dell’impugnazione.

2. – Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:

“(…)3. – Il ricorso appare inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto dall’art. 6 del cit. D.Lgs. in base al quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. 11 ricorso appare inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto con il cit. D.Lgs..

3.1. Invero il primo motivo – denunciante omessa e, comunque, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – per un verso non si conclude, ne’ contiene la chiara indicazione di cui all’art. 366 bis cit. e, per altro verso (per la parte in cui lascia trasparire un presunto errore di fatto della Corte territoriale in ordine alla circostanza dell’esistenza in vita di T.A.) postula il travisamento del fatto:

vizio, quest’ultimo che non puo’ costituire motivo di ricorso per cassazione, poiche’, risolvendosi in un’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, (Cass. 30.1.2003, n. 1512;

Cass. 27.1.2003, n. 1202; Cass. n. 1143 del 2003). A tacere del fatto che non risulta, ne’ tantomeno allegato che gli odierni ricorrenti avessero proposto impugnazione in qualita’ di eredi di T. A..

3.2. Il secondo motivo – denunciante plurime violazioni di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonche’ omessa e, comunque, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – si conclude con tre quesiti, generici e astratti, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. civ., Sez. Unite, 11/03/2008, n. 6420).

3.2.1. Va aggiunto che manca anche la chiara indicazione richiesta a pena di inammissibilita’ in relazione al vizio motivazionale dedotto con il motivo all’esame unitamente alla violazione di legge. Invero le Sezioni Unite – pur ritenendo ammissibile, in via di principio, il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto – hanno precisato che a tali effetti occorre che il motivo si concluda con una pluralita’ di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. civ., Sez. Unite, 31/03/2009, n. 7770). E cio’ non e’ avvenuto nella specie.

3.3. Non appare superfluo aggiungere che il ricorso appare, comunque, manifestamente infondato, alla luce delle stesse deduzioni di parte ricorrente, da cui si evince che l’oggetto della domanda era rappresentato dal risarcimento dei danni subiti da T. A. e che la domanda stessa era stata proposta nella dichiarata qualita’ di esercenti la potesta’ sul predetto”.

2. – Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che pertanto fa proprie.

3. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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